L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, e' modificato come segue:
"E' istituito un consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e per il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di svolgere ogni altra attivita' che possa essere utile per l'interesse della zona industriale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:
a) per l'esercizio di attivita' industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;
b) per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;
c) per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale)).
Il consorzio puo' chiedere l'espropriazione per pubblica utilita' delle aree edificabili, e dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che alla data in cui entrera' in vigore il presente decreto siano da oltre tre mesi non utilizzate o rimasti inattivi nonche' dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che, successivamente alla data predetta, rimangano inutilizzati o inattivi per oltre sei mesi, per causa imputabile al proprietario o all'imprenditore.
L'espropriazione e' chiesta dal consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio.
Sono esclusi dalla espropriazione i beni appartenenti al Demanio dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 luglio 1950, n. 818 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, decorre dall'entrata in vigore della presente legge."
Art. 3
#Comma 1
Nella stima degli stabilimenti da espropriare si procedera' secondo i criteri indicati nei commi seguenti.
I terreni sono stimati ad valore venale che essi hanno al tempo della espropriazione, astrazione fatta dalla loro destinazione industriale e senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite e progettate nella citta' di Massa, Carrara e Montignoso e in particolare della creazione della zona industriale.
Il muro di cinta, gli edifici ad uso di abitazione ed ufficio e i fabbricati ad uso industriale e le relative pertinenze sono stimati per il valore di ricostruzione, secondo il presto corrente sul mercato al tempo della domanda di espropriazione.
Dal valore cosi' determinato e' detratto il costo delle riparazioni da eseguire per rimettere gli immobili nello stato in cui si trovavano prima delle distruzioni causate dagli eventi bellici.
All'importo determinato secondo le disposizioni dei due commi precedenti e' applicato un coefficiente di svalutazione variabile tra il 50 e il 75 per cento, a seconda del maggiore o minore grado di utilizzazione di cui il complesso da espropriare e' suscettibile.
Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni ne' il locante, ne' il locatario hanno diritto ad indennita'.
Art. 4
#Comma 1
Il presidente del consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia espropriazione, autorizzando l'occupazione di essi.
Per quanto non previsto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 5
#Comma 1
Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, e l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, sono abrogati.
Le disposizioni degli articoli 2 a 4 del presente decreto si osservano anche per le espropriazioni per le quali il consorzio abbia fatto istanza ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, e alle occupazioni previste nel secondo comma dello stesso art. 8.
Le occupazioni possono essere completate anche oltre i termini indicati nel citato articolo del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, salva l'osservanza della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni di pubblica utilita'.
Art. 6
#Comma 1
L'agevolazione tributaria disposta con l'art. 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, ha effetto fino al 31 luglio 1956.
Ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, per gli stabilimenti attualmente stabiliti nella zona, che siano ampliati o trasformati entro il 31 dicembre 1956, non sara' apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.
Art. 7
#Comma 1
Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti previsti dall'art. 8 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, sostituito dall'articolo unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, sono stabilite nella misura fissa di L. 100 per ogni atto e per ogni trascrizione.
Le normali imposte di registro e di trascrizione sono ridotte a meta' a decorrere dalla entrata in vigore dei presente decreto e fino al 31 dicembre 1951 per il primo trasferimento di stabilimenti siti nel perimetro della zona industriale, sempreche' concorrano le seguenti condizioni:
1) che detti stabilimenti siano inattivi almeno da, due anni e tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata dal certificato del competente Ufficio tecnico erariale; ((1))
2) che gli acquirenti s'impegnino, pure contestualmente, a riattivare detti stabilimenti entro il termine, di sei mesi dalla data del trasferimento ed a mantenerli in attivita' per almeno tre anni da quella della riattivazione.
Se alcuna delle condizioni di cui al n. 2) non venga osservata, l'amministrazione finanziaria ha diritto di percepire le imposte nella misura normale ed una sopratassa pari alle imposte stesse.
Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1951 per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale si applica l'imposta di registro nella misura fissa di L. 100.
Restano in ogni caso salvi gli emolumenti ai conservatori di registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici immobiliari stessi e agli uffici del registro.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 luglio 1950, n. 818 ha disposto (con l'art. 4) che "Il termine di due anni previsto dall'art. 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' determinato in mesi sei anteriori all'entrata in vigore della presente legge."
Art. 8
#Comma 1
Fino al 31 dicembre 1951 e' esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto:
1) dei materiali impiegati per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale, effettuato dal proprietario degli stabilimenti stessi o dall'appaltatore, nel caso che i lavori, siano eseguiti in appalto;
2) dei macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti, effettuata dalle persone di cui al n. 1).
Art. 9
#Comma 1
La spesa di lire cento milioni prevista nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, e' elevata a lire centocinquanta milioni.
La maggior somma di lire cinquanta milioni, sara' iscritta nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-1949.
L'esecuzione delle spese e dei lavori indicati nel primo comma dell'art. 10 predetto ha luogo sul programma predisposto dal consorzio e approvato dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e del commercio.
Art. 10
#Comma 1
L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Alle spese di funzionamento degli uffici del consorzio si provvede mediante:
1) un contributo annuo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale sulla base dell'imposta camerale accertata o accettabile;
2) un contributo a carico degli enti consorziati, sulla base dell'importo dei contributi ad essi dovuti.
Le aliquote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Consiglio del consorzio.
L'accertamento a carico degli obbligati e' fatto dal Consiglio.
Entro trenta giorni dalla sua notifica e' ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.
Se non sia stato fatto ricorso o se il ricorso e' stato respinto, il contributo e' riscosso con la procedura e privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'ingiunzione e' emessa dal presidente del consorzio".
Art. 11
#Comma 1
L'art 10 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, numero 1266, richiamato in vigore con l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, e modificato come segue:
"L'energia elettrica occorrente negli stabilimenti della zona industriale e' fornita dalle Ferrovie dello Stato fino ad una potenza di 24.000 kw.
Il massimo predetto sara' aumentato a 28.000 kw. entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e a 32.000 kw. entro l'anno successivo a tale data.
L'obbligo delle Ferrovie dello Stato cessa il 31 dicembre 1956".
Art. 12
#Comma 1
L'agevolazione ferroviaria prevista dall'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, richiamato in vigore con l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, ha effetto fino al 31 dicembre 1956.
Tuttavia, per le spedizioni percorrenti fino a 260 km., la distanza tassabile normale e' diminuita della meta', e per quelle percorrenti oltre i 260 km., di 130 km.
Art. 13
#Comma 1
Le disposizioni degli articoli 2 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, non si applicano alla costruzione e all'attuazione di nuovi stabilimenti industriali nella zona apuana, alla costruzione, alla riattivazione, alla trasformazione e all'ampliamento degli stabilimenti nella zona stessa.
Art. 14
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.