All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono soppressi.
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a):
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;";
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresi', una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.".
Art. 21
#Comma 1
All'articolo 47, al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a):
1) dopo le parole: "I veicoli a motore e i loro rimorchi" sono inserite le seguenti: ", di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)";
2) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t";
3) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t".
Art. 38
#Comma 1
Il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
Art. 40
#Comma 1
All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione:
((a) le parole "quindici giorni" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "trenta giorni")).
Art. 75
#Comma 1
All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a):
alla lettera g) le parole: "di immatricolazione" sono soppresse ogni volta;
alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;".
Art. 109
#Comma 1
All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' cosi' sostituito:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalita' di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.".
Art. 120
#Comma 1
Il testo dell'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto e' trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
((4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.))
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.".
Art. 132
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 1993.