AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.
- Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo IV del titolo I della predetta legge la sezione VI (articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater), recante norme sui programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art. 64-bis (per il testo degli articoli 64-ter e 64-quater si veda in nota all'art. 1 e 2):
"Art. 64-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".
- L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art. 161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).
- L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171-bis alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).
- La direttiva 91/250/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 122 del 17 maggio 1991.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
- L'art. 6, comma 1, di detta legge cosi' recita: "1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
null
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la parola: "esclusione", e' sostituita dalla seguente: "elusione".
Art. 4
#Comma 1
Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L. 6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.".
Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".