DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 205/1996 - Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Numero 205 Anno 1996 GU 24.04.1996 Codice 096G0223

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;205

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

null

Comma 2

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.
- Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo IV del titolo I della predetta legge la sezione VI (articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater), recante norme sui programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art. 64-bis (per il testo degli articoli 64-ter e 64-quater si veda in nota all'art. 1 e 2):
"Art. 64-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".
- L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art. 161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).
- L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171-bis alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).
- La direttiva 91/250/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 122 del 17 maggio 1991.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
- L'art. 6, comma 1, di detta legge cosi' recita: "1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L. 6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.".


Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".