In eccedenza al contingente fissato dall'allegato n. 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di pianta per il personale di gruppo A degli uffici delle ferrovie dello Stato, vengono, in via transitoria, aumentati delle quantita' risultanti dall'unita tabella firmata, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A cominciare dal 1 gennaio 1951 e per la durata di un quinquennio verra' effettuato il graduale riassorbimento delle unita di cui al precedente art. 1, in modo che l'eccedenza, rispetto alla pianta, di cui all'allegato 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga totalmente eliminata non oltre il 31 dicembre 1955. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 novembre 1055, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31 dicembre 1958."
Art. 3
#Comma 1
Con decreto del Ministro per i trasporti, da emanare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1928, n. 597, l'organico del personale del ramo esecutivo delle Ferrovie dello Stato verra' ridotto, nei gradi e nelle qualifiche laddove e' possibile, di un numero di posti complessivamente corrispondente all'aumento dell'organico del personale degli uffici previsto dal precedente art. 1.
Art. 4
#Comma 1
La parte della maggiore spesa, risultante dall'aumento degli organici del personale degli uffici disposto col precedente art. 1 che non verra' compensata in conseguenza della diminuzione di posti negli organici del personale del ramo esecutivo, prevista dall'art. 3, fara' carico alla parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.