DECRETO LEGISLATIVO

Delegazione al Presidente della Repubbllca per la concessione di amnistia e di indulto.

Numero 28 Anno 1948 GU 07.02.1948 Codice 048U0028

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;28

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere:
I) amnistia per i delitti preveduti dalle leggi, le quali disciplinano il conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco, del risone, dell'olio e degli altri prodotti agricoli, nonche' dei grassi suini, del latte, del burro e degli altri generi alimentari:
a) se il fatto e' stato commesso su quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole ha agito al fine di provvedere al fabbisogno dell'alimentazione familiare od alle esigenze della propria azienda agricola;
b) ovvero se il colpevole, non avendo in tutto o in parte osservato le norme relative al conferimento dei generi suddetti all'ammasso entro il termine originariamente indicato, si e' uniformato alle norme medesime entro il nuovo termine che sia stato successivamente fissato dall'ufficio competente;
II) amnistia per le contravvenzioni;
III) amnistia per i delitti politici per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, con esclusione dei delitti preveduti nei capi I, II, IV e V, titolo I, libro II del Codice penale e dei reati preveduti nell'art. 3 del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234.


Art. 2

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica, altresi' delegato a concedere indulto:
I) per i delitti indicati nell'art. 1, n. 1, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, limitatamente alle pene della>
reclusione non superiore a tre anni e della multa non superiore a lire centomila; di altrettanto sono da ridurre quelle superiori;
II) per i delitti colposi, limitatamente alle pene della reclusione non superiore a due anni e della multa non superiore a lire cinquantamila; di altrettanto sono da ridurre quelle superiori;
III) per i delitti, escluso quello di cui all'art. 575 del Codice penale, connessi a delitti politici, ai sensi dell'art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale, limitatamente alle pene detentive non superiori a dieci anni e alle pene pecuniarie, quando sono stati compiuti, non oltre il 18 giugno 1946, da coloro che appartennero a formazioni partigiane od al Corpo italiano di liberazione; di altrettanto sono da ridurre le pene detentive superiori;
IV) per i delitti, preveduti nell'art. 1, n. III, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, mediante commutazione della pena dell'ergastolo in quella della reclusione per trenta anni, e riduzione di un terzo delle altre pene detentive, con un minimo di riduzione di anni tre. Le pene detentive non superiori ad anni tre e le pene pecuniarie saranno interamente condonate.
La commutazione della pena dell'ergastolo nella pena detentiva, non si deve applicare quando l'ergastolo stato sostituito alla pena di morte per effetto del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21.


Art. 3

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Comma 1

L'amnistia e l'indulto, da concedere a norma, degli articoli precedenti, riflettono i reati commessi a tutto il 18 dicembre 1947, salvo quanto e' stabilito nell'art. 2, n. III, e non si applicano al reati militari ed a quelli finanziari, ne' hanno effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sull'avocazione dei profitti di regime.


Art. 4

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Comma 1

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti;
d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'eta'.


Art. 5

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' inoltre delegato a stabilire:
I) che l'amnistia si applichi anche ai recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'art. 99 del Codice penale, fermo restando il divieto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 151 del Codice predetto e salvo il disposto del successivo n. II;
II) che l'amnistia, di cui all'art. 1, n. I, non si applichi a chi, alla data del presente decreto, abbia riportato una o piu' condanne a pena detentiva per i reati preveduti nelle leggi riguardanti il conferimento agli ammassi, dei generi indicati nel suddetto art. 1, n. 1; che non si applichi neppure quando il genere vincolato sia stato trasportato ovvero fosse destinato ad essere trasportato fuori del territorio nazionale;
III) che il condono non si applichi:
a) in caso di condanna per reati esclusi dall'amnistia, a norma dell'art. 1, n. III;
b) nei casi a cui si riferisce il divieto indicato nel n. I, e nei casi preveduti nel n. II del presente articolo;
c) a coloro che, alla data del presente decreto, si trovino in stato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere condonata interamente;
IV) che il condono e' revocato di diritto, qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.