DECRETO LEGISLATIVO

Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 115 Anno 1998 GU 27.04.1998 Codice 098G0163

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;115

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Compiti e attribuzioni

Comma 2

Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.


Art. 2

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Comma 1

(( (Organi) ))

Comma 2

((


Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.


Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attivita' dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.


))


Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali. ((Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalita', una sola volta.))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 106)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 106)).
(2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 162) che "In via transitoria le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 2-ter

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Comma 1

(( (Direttore generale) ))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 30/7/2012, n. 176, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "La nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal comma 1, lettera d), avviene alla scadenza dell'incarico conferito al direttore dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012".


Art. 3

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Sino all'emanazione del nuovo regolamento ((secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto)), l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.