DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.

Numero 149 Anno 2006 GU 12.04.2006 Codice 006G0165

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Comma 2

All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.


Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Comma 2

All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».


All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa.


All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati».


All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 e' soppresso.


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Comma 2

All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».


All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».


All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».


Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Comma 2

All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.


All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)».


All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».


Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Comma 2

All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 6 e 7».


Art. 11

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Comma 2

All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».


All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».


Art. 12

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Comma 1

Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209