All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Comma 2
All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Comma 2
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa.
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati».
All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 e' soppresso.
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Comma 2
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Art. 9
#Comma 1
Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Comma 2
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)».
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
Art. 10
#Comma 1
Modifiche all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Comma 2
All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 6 e 7».
Art. 11
#Comma 1
Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Comma 2
All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».
All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Comma 2
All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) e' sostituito dal seguente:
«5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa.