DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Numero 209 Anno 2003 GU 07.08.2003 Codice 003G0227

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;209

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.


Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, ((all'articolo 5, comma 15,)) e all'articolo 6.


Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.


E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del suolo e delle acque.


Art. 3

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, ((individuati come tali dalla normativa di settore,)) conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.


Art. 5

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Comma 1

Raccolta

Comma 2

Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo' essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.


Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.


A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.


I produttori di veicoli provvedono a ritirare sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.


Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.


Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.


Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore , in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al veicolo.


Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo , apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.


La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.


((Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite non puo' comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.))


((I comuni, le province e le citta' metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilita' entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumita' pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e' disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso)).


Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.


Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.


Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita' penale, civile e amministrativa connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del veicolo stesso.


I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.


I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Art. 6

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Comma 1

Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

Comma 2

Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.


Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalita' stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale e' data priorita' all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.


((


I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.


))


Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, ((la citta' metropolitana o la provincia)) competente per territorio accerta la non conformita' dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo ((208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure)) accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi ((dello stesso articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006)), la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione e' revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.


Nel caso che ((la citta' metropolitana o la provincia)) competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente.


((La citta' metropolitana o la provincia)) trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ((all'ISPRA)) e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.


((L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformita' a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed e' rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.)) Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, e' registrato ai sensi del Regolamento (CE) ((n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001)), detta autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile ((ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006)).


Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, e' consentito fino a un massimo di trenta giorni.((Tale deposito e' consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.))


Art. 7

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Comma 1

Reimpiego e recupero

Comma 2

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.


((


Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonche' quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualita' di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validita' triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


))


Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente ((il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e)) i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.


Art. 8

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Comma 1

Gestione del veicolo fuori uso

Comma 2

La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.


L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo ((212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA)), al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.


Art. 9

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Comma 1

D i v i e t i

Comma 2

Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.


Art. 10

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Comma 1

Informazioni per la demolizione e codifica

Comma 2

Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la ((messa in sicurezza e la)) demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico , richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.


Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.


COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 149.


Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.


Art. 11

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Comma 1

Trasmissione di dati e di informazioni

Comma 2

((


Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualita'. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.


))


Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'((ISPRA)) i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonche' i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. Le modalita' di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'((ISPRA)) per i profili di competenza.


((


Fino al termine di piena operativita' del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.


))


L'((ISPRA)) trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.


Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.


Art. 13

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque effettua attivita' di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da ((10.000)) euro a 30.000 euro.


Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ((3.000)) euro a 5.000 euro.


In caso di mancata consegna del certificato di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.


Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.


Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.


In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.


Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto puo' essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.


Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalita' di versamento.


Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio doman-da di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.


La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo ((208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)) conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalita' di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non puo' essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.


Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attivita', stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.


((La citta' metropolitana o la provincia)) competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attivita' e' interrotta.


L'entita' della garanzia finanziaria prevista dall'articolo ((208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)) puo' essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. ((1221/2009 (EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001)).


E' consentito il commercio delle parti di ricambio ((di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),)) recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso ((effettuate in un centro di raccolta autorizzato)), ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. ((Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilita', con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.))


((


Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attivita' di autoriparazione per essere riutilizzate.
Ciascuna impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e la funzionalita'.


))


L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria.


All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.


In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.