All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2 le parole: «Il controllo di legittimita' sugli atti e» sono soppresse.
Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
«1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale.».
All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate con un componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico delle Province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la nomina e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.».
Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.