E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' del bilancio di previsione allegato al presente decreto. (Appendice n. 1).
Art. 3
#Comma 1
L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' del bilancio di previsione annesso al presente decreto. (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso al detto bilancio.