DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 96/1999 - Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Numero 96 Anno 1999 GU 19.04.1999 Codice 099G0167

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo I Artigianato

Art. 2

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 3

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo II Industria

Art. 4

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di industria previste dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 5

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo III E n e r g i a

Art. 6

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 7

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo IV Miniere e risorse geotermiche

Art. 8

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 9

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo V Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura

Art. 10

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo VI Fiere, mercati e commercio

Art. 11

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 12

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 13

#

Comma 1

Funzioni dei comuni

Comma 2

Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo VII T u r i s m o

Art. 14

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo VIII Disposizioni comuni

Art. 15

#

Comma 1

Funzioni generali esercitate dalla regione

Comma 2

Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative indicate negli articoli 48 e 49, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo I Territorio e urbanistica

Art. 16

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 17

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni relative ai piani territoriali di coordinamento, di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo II Edilizia residenziale pubblica

Art. 18

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare quelle indicate nelle lettere a), b), d) ed e), salvo quanto disposto dall'articolo 19. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 19

#

Comma 1

Funzioni dei comuni

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo III Funzioni di carattere generale in materia ambientale e protezione della flora e della fauna

Art. 20

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 21

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 22

#

Comma 1

Funzioni dei comuni

Comma 2

Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo IV Attivita' a rischio di incidente rilevante

Art. 23

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 24

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui all'articolo 23. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo V Aree ad elevato rischio ambientale

Art. 25

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 26

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 25, comma 1, lettera c). ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo VI Parchi e riserve naturali

Art. 27

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo VII Inquinamento delle acque

Art. 28

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 112 del 1998 salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 30. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 29

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 30

#

Comma 1

Funzioni dei comuni

Comma 2

Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo VIII Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 31

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 32. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 32

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo IX Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 33

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 34. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 34

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo X Opere pubbliche

Art. 35

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 36 e 37. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 36

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 37

#

Comma 1

Funzioni dei comuni

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo XI V i a b i l i t a'

Art. 38

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalita' e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonche' di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 39

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonche' i compiti di vigilanza. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Capo XII T r a s p o r t i

Art. 40

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative conferite dall'articolo 105, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 41

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 42

#

Comma 1

Funzioni dei comuni

Comma 2

Sono esercite dai comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' Capo I Tutela della salute

Art. 43

#

Comma 1

Funzioni delle regioni

Comma 2

Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative alle materie della salute umana e della sanita' veterinaria, cosi' come definite dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non riservate allo Stato, salvo quanto disposto dall'articolo 44. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 44

#

Comma 1

Funzioni dei comuni

Comma 2

Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti la pubblicita' sanitaria di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' Capo II Servizi sociali

Art. 45

#

Comma 1

Funzioni della regione

Comma 2

----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 46

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative ai servizi sociali indicate nell'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Art. 47

#

Comma 1

Funzioni dei comuni

Comma 2

Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' quelle relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del medesimo decreto. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' Capo III Formazione professionale

Art. 48

#

Comma 1

Funzioni delle province

Comma 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 non riservate allo Stato. ((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.


Comma 3

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

#

Comma 1

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1999.((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.