Dal 15 maggio 1946, e' temporaneamente istituito presso l'Amministrazione dell'esercito, per gli scopi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, "l'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi" avente l'esclusiva competenza della organizzazione del servizio e della esecuzione dei lavori di bonifica degli immobili e dei terreni dagli ordigni esplosivi e dei recuperi dei materiali residuati di guerra, anche se di pertinenza dell'Amministrazione della marina militare, nonche' della formazione del personale specializzato occorrente (maestranze e personale dirigente).
A capo di detto Ispettorato e' posto un generale di divisione o di brigata in servizio permanente.
Alle esigenze del servizio si provvede con personale dell'ex Ministero della guerra e, in quanto necessario, con quello previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono posti alle dirette dipendenze dell'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi, uffici periferici che possono avvalersi dell'organizzazione dei servizi territoriali dell'artiglieria, e del genio.
Il Ministro per la difesa stabilira' il numero e la circoscrizione degli uffici periferici di cui al comma precedente. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 luglio 1949, n. 653 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che a decorrere dal 1 luglio 1948 "sono altresi' soppressi gli uffici periferici previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 365."
Art. 3
#Comma 1
L'ispettore, sotto la sua personale responsabilita', approva le proposte di esecuzione lavori e forniture o prestazioni e dispone la stipulazione dei relativi contratti sino all'importo di:
L. 5.000.000 se da concludersi in economia;
L. 10.000.000 se da concludersi a trattativa privata;
L. 15.000.000 se da aggiudicarsi in seguito a licitazione privata;
L. 20.000.000 se da aggiudicarsi in sede di asta pubblica.
Entro questi limiti non sara' sentito il preventivo parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi.
Per gli atti relativi agli impegni e titoli di spesa il Ministro per la difesa puo' delegare, di concerto col Ministro per il tesoro, il capo dell'Ispettorato anche oltre i limiti stabiliti dal regio decreto 17 agosto 1928, concernente la facolta' di assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra da parte dei direttori generali e dei capi uffici autonomi, e successive modificazioni, ma non oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo per le diverse forme dei contratti.
Art. 4
#Comma 1
L'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi sara' soppresso dalla data che verra' stabilita con decreto da emanare su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.