DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 20/1948 - Impiego del fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Impiego del fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Numero 20 Anno 1948 GU 05.02.1948 Codice 048U0020

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;20

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti:
1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;
2) in costruzione di fabbricati;
3) in obbligazioni garantite dallo Stato;
4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;
5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformita' alle leggi che specificatamente le autorizzano;
6) in acquisto, mediante cessione, di annualita' dovute dallo Stato o dalle Regioni;
7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Societa' nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purche' assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro;
8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Societa' ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case economiche e popolari;
9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.
Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potra' essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potra' essere venduto per intero o per parti))
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Art. 2

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Comma 1

La Direzione generale degli Istituti di previdenza e' autorizzata a procedere alle operazioni di acquisto e di vendita di titoli oltre che per tramite del contabile del Portafoglio, anche a mezzo di aziende di credito, o direttamente sul mercato.


Art. 3

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Comma 1

Un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per opere pubbliche, dell'istituto mobiliare italiano e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 10 febbraio 1981, n. 23 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sara' approvato lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che con decorrenza dalla data del predetto decreto e' abrogato "l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'."


Art. 4

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Comma 1

Il direttore generale degli Istituti di previdenza partecipera' al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti fino a quando il Consiglio stesso funzionera' anche per gli Istituti predetti.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.