DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 282/1948 - Modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Numero 282 Anno 1948 GU 20.04.1948 Codice 048U0282

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici (Amministrazione centrale e Corpo del genio civile) di cui ai regi decreti 11 luglio 1941, n. 675 e 27 luglio 1941, n. 790 e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.


Art. 2

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Comma 1

Nel personale del Corpo del genio civile il ruolo dei ragionieri (gruppo B) assume la denominazione di ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo B).
Per l'ammissione in detto ruolo e' prescritto, quale titolo di studio, il diploma di ragioniere oppure quello di maturita' classica o scientifica.
I posti disponibili in ciascun grado di detto ruolo sono riservati per meta' ai diplomati in ragioneria e per l'altra meta' a coloro che sono in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica.
Nella prima attuazione del presente decreto tutti i posti di grado 7° e 8°, disponibili in tale ruolo, saranno conferiti, secondo le disposizioni vigenti per le promozioni ai detti gradi, al personale gia' inquadrato nel ruolo dei ragionieri.
Successivamente i posti che si renderanno disponibili in detti due gradi saranno riservati per meta' agli impiegati muniti del diploma di ragioniere e per meta' a quelli con diploma di maturita' classica o scientifica.
I restanti posti disponibili, che non sia possibile per il momento coprire con promozioni, sono utilizzabili a termini dell'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.


Art. 3

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Comma 1

Salvo i posti accantonati a favore di coloro che si trovano nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, tutti gli altri posti che risulteranno in complesso disponibili, nei vari gradi di ogni ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per effetto dei nuovi organici previsti dai precedenti articoli 1 e 2, saranno coperti, nei gradi iniziali di ciascun ruolo, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.


Art. 4

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Comma 1

La meta' dei posti che, ai sensi del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali possono essere ammessi:
a) gli impiegati appartenenti ad altri ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnino, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso, le funzioni proprie del ruolo cui aspirano o pure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo l'idoneita';
b) gli impiegati non di ruolo, dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneita';
c) gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriori al 10 giugno 1940;
d) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra e categorie-equiparate, che posseggano i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.


Art. 5

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Comma 1

Gli esami di concorso di cui al precedente art. 4 consistono in una prova scritta ed una orale che verteranno sulle materie previste dalle vigenti disposizioni sul regolamento del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici per l'assunzione ai singoli ruoli. Nei confronti dei candidati aventi il diploma di maturita' classica o scientifica che concorrono ai posti del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili, le cennate prove verteranno sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto privato e amministrativo;
b) principi di economia politica e scienza delle finanze;
c) nozioni di contabilita' generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilira', in conformita' alle vigenti disposizioni, un tema per ciascuna delle singole materie e tra essi il candidato scegliera' quello che intende svolgere.
I posti saranno conferiti in base a graduatoria formata da apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici composte come segue:
1) per il conferimento dei posti del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici:
da un consigliere di Stato, presidente;
da due direttori generali e da due ispettori generali del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, membri;
2) per il conferimento dei posti dei ruoli tecnici di gruppo A e B del Corpo del genio civile:
da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;
da due ispettori generali e da due ingegneri capi del Corpo del genio civile, membri;
3) per il conferimento dei posti del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili:
da un consigliere della Corte dei conti, presidente;
da due ispettori generali del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, da un funzionario di grado non inferiore al 6° del ruolo del Corpo del genio civile e da un funzionario di grado non inferiore al 7° della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici, membri.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari di grado non inferiore al 9°.


Art. 6

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Comma 1

L'altra meta' dei posti che, a termini del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B, saranno conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, da effettuare con l'osservanza delle vigenti disposizioni, ai quali possono essere ammessi, oltre gli impiegati indicati nel precedente articolo che non abbiano conseguito la nomina in ruolo anche:
a) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano muniti dei requisiti prescritti per la assunzione ai singoli ruoli cui aspirano e che alla data del bando di concorso risultino assunti in base a disposizione ministeriale;
b) il personale salariato, dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira e che alla data del bando di concorso presti da almeno due anni mansioni impiegatizie proprie dei ruoli medesimi;
c) il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbia i prescritti requisiti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira.


Art. 7

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Comma 1

I posti che ai sensi del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici, saranno conferiti mediante concorsi per titoli ai quali possono essere ammessi:
a) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale, abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e prestino servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso;
b) il personale salariato, il cui rapporto con la Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e presti da almeno due anni alla data del bando di concorso mansioni impiegatizie proprie del ruolo cui aspira;
c) gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che nell'attuazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, furono mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 9, quarto, comma, del decreto medesimo ed assegnati alla categoria 3ª del personale avventizio;
d) il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione ai singoli ruoli cui aspira.


Art. 8

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Comma 1

I posti che ai sensi del precedente art. 3 risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno conferiti mediante concorsi per titoli ai quali possono essere ammessi gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale ed abbiano i requisiti prescritti per l'assunzione nei ruoli stessi.
Al concorso puo' prendere parte anche il personale salariato, il cui rapporto di impiego con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e che disimpegni da almeno due anni alla data del bando di concorso, mansioni proprie del ruolo cui aspira.


Art. 9

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Comma 1

Per la partecipazione ai concorsi di cui agli articoli precedenti si prescinde da ogni limite di eta'.


Art. 10

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Comma 1

I contingenti di personale non di ruolo che l'Amministrazione dei lavori pubblici, a termini dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dell'articolo 12, n. 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e' autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unita' pari al numero dei posti di ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti predetti.


Art. 11

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Comma 1

Per il conferimento dei posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili, anche per effetto dei nuovi organici previsti dai precedenti articoli 1 e 2, nei gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B, all'11° dei ruoli di gruppo C dei disegnatori e degli assistenti e al 12° degli altri ruoli di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni sono ridotti di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.
((I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli dei personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado 10° di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del secondo comma dell'art. 4 dei decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450, agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianita' minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 10 gennaio 1952))
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Art. 12

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