Ai fini del presente decreto, si intende per:
((a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito denominati 'servizi di linea': i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilita' per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio e' iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilita' di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonche' i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche)); ((6))
b) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al presente decreto legislativo;
d) riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
e) impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione;
f) relazione di traffico: il collegamento tra due localita', in cui e' consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra;
g) autobus in disponibilita' dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione e' indicata l'impresa;
h) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilita' di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-septies) che la presente mdifica si applica a decorrere dal 31 marzo 2022.