DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

Numero 369 Anno 1994 GU 13.06.1994 Codice 094G0363

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;369

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.
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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.


Art. 2

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Comma 1

Domanda di concessione di autolinee ordinarie

Comma 2

La domanda di concessione di autolinee ordinarie e' presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza e quello di arrivo del servizio.


La domanda e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.
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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.


Art. 3

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Comma 1

Esame della domanda

Comma 2

In caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare, l'amministrazione emette provvedimento di rigetto da comunicarsi all'impresa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il provvedimento e' comunicato entro lo stesso termine anche ai competenti uffici provinciali della motorizzazione.
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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.


Art. 4

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Comma 1

Pubblica riunione istruttoria

Comma 2

Le domande che superino positivamente l'istruttoria preliminare, sono discusse nell'ambito di una pubblica riunione, indetta con cadenza trimestrale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.


Nel corso della pubblica riunione, in contraddittorio tra le parti intervenute, l'amministrazione procede alla raccolta degli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del pubblico interesse.


La data, il luogo della riunione e l'elenco preciso delle relazioni ammesse al pubblico contraddittorio, sono comunicate agli uffici periferici almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della riunione. Gli uffici periferici provvedono a comunicare, in via preventiva, il loro motivato parere sui singoli servizi richiesti, ed a invitare, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, secondo le proprie competenze territoriali, tutte le imprese interessate, ivi comprese le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le amministrazioni regionali e locali competenti per territorio.


Gli inviti comprendono anche l'ordine del giorno che il Ministero forma sulla base delle domande pervenute ed ammesse. Un elenco degli invitati e' inviato ai competenti uffici centrali.


Nel corso della pubblica riunione, i direttori degli uffici periferici o loro incaricati, illustrano le domande di propria competenza. In particolare, riferiscono sulla pubblica utilita' dell'istituendo servizio, sulla rispondenza delle modalita' di esercizio del servizio al pubblico interesse rilevato in zona, sulla possibilita' di coordinamento di esso con i servizi, anche ferroviari, gestiti nel bacino di interesse. L'ufficio periferico fornisce un quadro completo ed esaustivo di tutti i servizi, su ferro e su gomma, presenti nel bacino di interesse.
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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.


Art. 5

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Comma 1

Opposizioni e domande comparative

Comma 2

Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare, entro la data fissata per lo svolgimento della pubblica riunione, opposizioni e domande comparative riguardanti l'istituzione del servizio.


Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare opposizioni anche nel corso della pubblica riunione, in relazione a fatti o circostanze che emergano nell'ambito della riunione medesima.


Le opposizioni presentate, devono, a pena di inammissibilita', contenere un'adeguata motivazione, e l'indicazione delle ragioni che sconsigliano l'istituzione del servizio.
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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.


Art. 6

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Comma 1

Termini per la conclusione del procedimento

Comma 2

Nei venti giorni successivi alla riunione e, comunque, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del competente ufficio centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla concessione ovvero al rigetto della domanda.


Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente, entro il termine di quindici giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo comunque a definire il procedimento entro l'ulteriore termine di quindici giorni.


Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.
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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.


Art. 7

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Comma 1

Verifiche periodiche

Comma 2

Il Ministro dei trasporti e della navigazione verifica annualmente - con specifico riguardo al principio di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione - la funzionalita' e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.


Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, il Ministero promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.


I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.


Art. 8

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Comma 1

C o n t r o l l i

Comma 2

Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale non conclusi entro il termine indicato dal precedente articolo 6.
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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.


Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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AGGIORNAMENTO (1)


- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369".
- Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.