E' approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera a), 19, 20, 59, 64, lettera a), 117, lettera c) (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) e 122, non si applicano nelle regioni a statuto ordinario agli atti ed ai provvedimenti di competenza di dette regioni.
Art. 3
#Comma 1
La tariffa annessa al presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1992.