In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Composizione e costituzione del Collegio
Comma 2
Il Collegio dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
I componenti del Collegio non possono far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato.
La costituzione del Collegio e' disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Art. 3
#Comma 1
Disciplina integrativa delle funzioni
Comma 2
La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e puo' dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.