DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che so

Numero 182 Anno 2023 GU 09.12.2023 Codice 23G00190

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato «regolamento».


Art. 2

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Comma 1

Struttura operativa italiana presso l'Eurojust

Comma 2

Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust.


Compongono altresi' la struttura operativa l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7.


Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa e' presso la sede dell'Eurojust.


Art. 3

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Comma 1

Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

Comma 2

Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e l'aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.


Possono assumere l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.


Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.


Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l'esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalita' di competenza dell'Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonche' in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea.


Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilita' presentate dai candidati a ricoprire l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione.


Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilita', il Consiglio superiore della magistratura formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, puo' formulare osservazioni o valutazioni comparative.


Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del membro nazionale con delibera motivata. Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne e' disposto il ricollocamento in ruolo.


Il Ministro della giustizia comunica l'avvenuta nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea.


Art. 4

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Comma 1

Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

Comma 2

I magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo.
Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.


Art. 5

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Comma 1

Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

Comma 2

L'incarico del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale puo' essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico.


Alla scadenza dell'incarico, il magistrato e' riassegnato alla sede di provenienza, se vacante. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non e' vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Salvo che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.


Art. 6

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Comma 1

Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust

Comma 2

L'assistente del membro nazionale e' nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.


Possono assumere l'incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.


Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 3 a 8.


Il magistrato al quale e' attribuito l'incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.


L'incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5.


Art. 7

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Comma 1

Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust

Comma 2

Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale, questi puo' essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unita'.


Quando si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne da' comunicazione al collegio dell'Eurojust e riceve l'assenso prima di provvedere alla relativa nomina.


Art. 8

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Comma 1

Modifiche alla tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

Comma 2

La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato del presente decreto.


Art. 9

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Comma 1

Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust

Comma 2

Il membro nazionale, di concerto con l'autorita' nazionale competente, puo' altresi' emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonche' disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014.


Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non e' possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorita' nazionale competente, il membro nazionale puo' adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorita' nazionale competente.


Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni.


Il membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10.


Art. 10

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Comma 1

Richiesta e scambio di informazioni
con le autorita' nazionali


La richiesta di cui al comma 1, lettera a), nonche' la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero. Il pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato.


Art. 11

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Comma 1

Corrispondenti nazionali dell'Eurojust

Comma 2

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust.


Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresi', il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo.


Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria.


Ai fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l'Eurojust si applicano i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4.


Art. 12

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Comma 1

Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia

Comma 2

E' istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, con la finalita' di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto.


Il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione e' il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l'effettivita' e l'efficacia dell'attivita' di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni degli articoli 3 e 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell'incarico dei magistrati gia' distaccati presso l'Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 3 e 6. Quando l'incarico e' confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni requirenti. La conferma dell'incarico non ne modifica il termine di scadenza. Si applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell'articolo 5, comma 2.


Ai fini di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l'Eurojust, prima di assumere l'incarico, esercitava funzioni giudicanti.


Art. 14

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.