DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 257/1948 - Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra.

Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra.

Numero 257 Anno 1948 GU 15.04.1948 Codice 048U0257

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai titolari di pensioni di guerra, di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta a detto assegno:
per la lettera A . . . . . . . . . . annue L. 216.000
" A-bis . . . . . . . . " " 204.000
" B . . . . . . . . . . " " 180.000.
" C . . . . . . . . . . " " 180.000
" D . . . . . . . . . . " " 180.000
" E . . . . . . . . . . " " 168.000
" F . . . . . . . . . . " " 156.000
" G . . . . . . . . . . " " 156.000


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

E' istituito "un assegno di incollocabilita'" nella misura di L. 72.000 annue, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione ed assegno di categoria inferiore alla prima, che siano dichiarati incollocabili, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita', possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che siano effettivamente incollocati.
La domanda, occorrente per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido e' incollocato ed incollocabile, dovra' essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra - che provvede in merito, previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

L'indennita' speciale di accompagnamento, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e successive modificazioni, e' elevata, con effetto dal 1 marzo 1948, rispettivamente a L. 7800 ed a L. 10.400 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore.


Art. 6

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Comma 1

L'indennita' di cui al precedente art. 5, con effetto dal 1 marzo 1948, e' estesa agli invalidi di guerra di la categoria fruenti di assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni ed infermita' indicate nella lettera E numeri 3, 4, 5 e nella lettera F n. 1 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
L'indennita' di accompagnamento deve intendersi compresa fra, gli assegni per i quali, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, spetta il rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile ed addizionale.


Art. 7

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Comma 1

Nel caso che gli invalidi fruenti della indennita' speciale di accompagnamento siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra', a datare dal 1 marzo 1948, darne comunicazione all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti della applicazione della norma contenuta nell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408.


Art. 8

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Comma 1

La prova che i superinvalidi di guerra non svolgono comunque un'attivita' lavorativa, condizione necessaria per conseguire l'indennita' straordinaria prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, deve essere data anziche' con un atto notorio, come stabilito dall'art. 2 del citato decreto, con una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.


Art. 9

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Comma 1

I nuovi e maggiori benefici derivanti dalla applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 marzo 1948.


Art. 10

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.