Alla sistemazione ed alla liquidazione dei contratti di guerra il commissario provvede su proposta delle Amministrazioni competenti o su richiesta degli interessati per tramite di dette Amministrazioni sentito il Comitato di cui all'art. 2.
A tal fine il commissario ha facolta' di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari per la sistemazione e la liquidazione dei contratti ed in particolare:
a) di disporre la sospensione, la proroga o la rescissione totale o parziale dei contratti;
b) di dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilita' di esecuzione;
c) di ridurre o trasformare i contratti, anche quanto all'oggetto della prestazione, all'uopo prorogando i termini e modificando i prezzi e le condizioni contrattuali e dando alle competenti amministrazioni le disposizioni occorrenti;
d) di provvedere in ordine ai materiali assegnati per la esecuzione dei contratti, quando siano tuttora disponibili.
Nell'esercizio di tale facolta' il commissario puo' disporre la eventuale revoca della assegnazione o cessione dei materiali tuttora disponibili, il passaggio ad Amministrazioni pubbliche, a privati, compreso il contraente, o a consorzi, di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti, anche a compenso totale o parziale dei crediti delle amministrazioni o delle ditte fornitrici, determinando il prezzo e le condizioni di cessione, anche in deroga alle norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.
Per i materiali destinati o comunque assegnati per la esecuzione dei contratti, che non siano stati utilizzati nella esecuzione stessa e per i quali non siasi disposto a norma della lettera d) si applicano le norme contenute nell'art. 1 lettera c) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 330, salvo al commissario di tenere conto, nella liquidazione e sistemazione dei contratti di guerra, delle somme che le ditte abbiano corrisposte o siano tenute a corrispondere a titolo di profitti eccezionali di contingenza, ai sensi delle disposizioni sopra indicate;
e) di eseguire la liquidazione generale del contratto e di determinare gli indennizzi dovuti per i provvedimenti eventualmente adottati ai sensi delle precedenti lettere a), c), d).
E' esclusa la liquidazione del danno di guerra che sara' liquidato nelle forme ordinarie, nonche' qualsiasi pretesa fondata sul ritardo della liquidazione, tenuto conto tuttavia della quota di mancato ammortamento che si sarebbe realizzata con la esecuzione del contratto rescisso, ridotto o trasformato, anche per il periodo successivo alla interruzione della prestazione degli impianti e delle attrezzature non altrimenti utilizzabili.
E' in ogni caso esclusa la liquidazione del mancato utile. Con le stesse facolta' sono sistemati e liquidati dal commissario i contratti di guerra da eseguirsi fuori del territorio metropolitano e quelli relativi a contraenti stranieri che siano regolati dalle leggi italiane.