Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2a e 3a categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei ((servizi di recapito urbanizzati,)) salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per la sistemazione nei ruoli di 2ª categoria o assimilati saranno indetti:
1) un concorso per titoli riservato:
a) al personale non di ruolo assunto fino al 1 luglio 1943 con mansioni non inferiori a quelle di gruppo C e che abbia tre anni di effettivo servizio, nonche' al personale, assunto anche posteriormente, con non meno di sei mesi di effettivo servizio e che sia in possesso di uno dei titoli di studio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
b) al personale in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, che disimpegni le mansioni indicate nella precedente lettera, a) con almeno un anno di effettivo servizio;
c) al personale subalterno - postale telegrafico di ruolo e corrispondente personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici - che presti servizio con funzioni non inferiori a quelle di gruppo C da almeno cinque anni se sprovvisto del titolo di studio di cui alla lettera c) del citato art. 16, ovvero da almeno sei mesi se in possesso di tale titolo;
2) un concorso per titoli ed esami riservato, ai rimanente personale non di ruolo, assunto con funzioni non inferiori a quelle di gruppo C e che abbia, in tali funzioni un'anzianita' di almeno un anno, a meno che non rivesta le qualifiche di cui alla precedente lettera b), e al personale subalterno non di ruolo, purche' munito del titolo di studio sopra indicato e presti servizio con le funzioni predette da almeno due anni, ovvero da un anno se rivesta, le qualifiche di cui alla citata lettera b).
Art. 3
#Comma 1
Per la, sistemazione nei ruoli di 3ª categoria e assimilati saranno indetti:
1) un concorso per titoli riservato al personale non di ruolo assunto come subalterno sino al 1 luglio 1943 che abbia tre anni di effettivo servizio, nonche' a quello assunto anche posteriormente, con non meno di sei mesi di effettivo servizio e che sia munito del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e infine al personale non di ruolo, in possesso delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, assunto con mansioni di personale subalterno e che abbia almeno un anno di effettivo servizio;
2) un concorso per titoli, riservato al rimanente personale subalterno non di ruolo che abbia almeno un anno di effettivo servizio, a meno che non sia in possesso delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e ai salariati temporanei addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, alle stazioni radiotelegrafiche e al servizio automezzi, nominati tali nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753.
I periodi di servizio previsti in questo e nel precedente articolo si intendono alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Per essere ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, gli aspiranti dovranno avere, oltre i requisiti indicati negli articoli stessi, anche quelli generali, compreso il titolo di studio, prescritti per l'ammissione ad impieghi di ruolo del personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fatta eccezione per il limite di eta' e salvo quanto disposto per il personale subalterno alla lettera c) del precedente art. 2.
((Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purche' in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939)).
I criteri per la valutazione dei titoli e i programmi delle prove di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 5
#Comma 1
Le domande di ammissione ai concorsi verranno esaminate da Commissioni, costituite presso gli organi periferici e presso i servizi e gli uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, le quali, accertato per ciascun aspirante il possesso dei titoli e requisiti richiesti, compileranno elenchi motivati degli ammessi e degli esclusi e li trasmetteranno alle due Commissioni centrali che saranno costituite presso l'Amministrazione postale telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Queste, dopo aver proceduto, anche di ufficio, alla revisione e rettifica degli elenchi, formeranno le graduatorie degli idonei.
Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.
Le Commissioni saranno nominate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e saranno costituite, quelle periferiche da tre funzionari e quelle centrali da sette funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente.
Le Commissioni centrali potranno dividersi in sottocommissioni.
Art. 6
#Comma 1
I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui al n. 1 degli articoli 2 e 3 saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di approvazione delle relative graduatorie e secondo l'ordine di queste.
I concorrenti risultati idonei negli altri due concorsi saranno analogamente nominati, dopo quelli di cui al precedente comma, nei limiti dei posti disponibili e, successivamente, ogni semestre per i posti resisi vacanti.
Il personale dell'Amministrazione postale telegrafica sara' collocato, rispettivamente, al grado iniziale della 2ª e 3ª categoria; quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel grado iniziale delle corrispondenti categorie dell'ordinamento del personale dell'Azienda stessa.
Restano ferme le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate.
Art. 7
#Comma 1
Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 2ª o 3ª, categoria, che avendo titolo a partecipare ai concorsi indicati nei precedenti articoli non domandi di parteciparvi o non vi sia ammesso ovvero non vi ottenga l'idoneita', dovra' essere licenziato; e' pero' in facolta' dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nei ruoli del personale subalterno inquadrandolo dopo gli idonei.
Art. 8
#Comma 1
Il personale non di ruolo mutilato od invalido di guerra avente i requisiti voluti per il collocamento obbligatorio ai sensi della legge 18 agosto 1921, n. 1312, e del regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1853, sara' nominato in ruolo, purche' non demeritevole, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia compiuto sei mesi di servizio e ad ogni modo in data non anteriore al 1 maggio 1945.
Art. 9
#Comma 1
Il divieto di assunzione di nuovo personale non di ruolo, sancito dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, deve intendersi esteso anche all'Azienda di stato per i servizi telefonici.
Art. 10
#Comma 1
Con separato provvedimento saranno stabilite le nuove tabelle organiche per il ruolo del personale esecutivo e per quello del personale di 3ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica di cui alle tabelle annesse al regio decreto-legge 18 aprile 1940, n. 288, nonche' del personale di gruppo C e del personale subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
I posti dei due ruoli predetti dell'Amministrazione postale e telegrafico vengono complessivamente determinati in 20.500 impiegati esecutivi e 21.800 agenti subalterni; quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in 2400 per il gruppo C e in 180 per gli agenti subalterni. ((5))
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 4 aprile 1953, n. 322 ha disposto (con l'art. 1) che "I posti del ruolo del personale di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, sono stabiliti in 3450 unita', di cui 2820 attribuiti al quadro I e 630 al quadro II del citato ruolo di gruppo C".
Art. 11
#Comma 1
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.