DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)

Numero 8 Anno 2016 GU 22.01.2016 Codice 16G00011

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

Comma 2

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.


La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.


La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.


La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ((, nonche' ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila)).


Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.


Art. 2

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Comma 1

Depenalizzazione di reati del codice penale

Comma 2

All'articolo 661 del codice penale, le parole «e' punito» sono sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».


L'articolo 726 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».


Art. 3

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Comma 1

Altri casi di depenalizzazione

Comma 2

All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».


L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dal seguente: «All'installazione o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».


L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».


All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».


Art. 4

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Comma 1

Sanzioni amministrative accessorie

Art. 5

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Comma 1

Disposizione di coordinamento

Comma 2

Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e' da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni applicabili

Comma 2

Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 7

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Comma 1

Autorita' competente


Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorita' amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e' competente l'autorita' individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Per le violazioni di cui all'articolo 2, e' competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto.


Art. 8

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Comma 1

Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse


Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.


Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.


Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.


Art. 9

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Comma 1

Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa


Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.


Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.


Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.


L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.


Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.