DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 248/1948 - Proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Numero 248 Anno 1948 GU 14.04.1948 Codice 048U0248

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;248

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B ed undecimo di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni, dello Stato, sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalita' stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non era applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.


Art. 2

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Comma 1

A decorrere dal 1 gennaio 1949 cessano di avere efficacia tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento di promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.