DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 1073/1948 - Autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

Autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

Numero 1073 Anno 1948 GU 16.08.1948 Codice 048U1073

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1073

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il prezzo di lire 502.500.000, il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umilta' e via delle Vergini, distinto in catasto al Rione II, con il numero di mappa 413 sub. 1 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto)).


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo e' aperto presso la Cassa depositi e prestiti un conto corrente, amministrato dalla Direzione generale del demanio, nel quale saranno comprese le somme da prelevare per la concessione di mutui, le somme capitali da versare per estinzione dei mutui da parte delle societa' e delle aziende patrimoniali mutuatarie, nonche' le somme comunque dovute per interessi sui mutui".


Art. 4

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Comma 1

Il Ministero delle finanze (Demanio mobiliare) e' autorizzato a rilevare le partecipazioni azionarie che l'Azienda patrimoniale dello Stato di Salsomaggiore ha nella Societa' Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) e nella Societa' per azioni Estrazione Lavorazione Acque Minerali italiane (E.L.A.M.I.), rimborsando alla Gestione della azienda medesima il capitale relativo dell'importo complessivo di L. 16.211.000.


Art. 5

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, provvedera' per gli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 4 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, costituendo l'entrata di cui all'art. 1 la relativa contropartita.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.