DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 31/1948 - Costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle societa' per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato.

Costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle societa' per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato.

Numero 31 Anno 1948 GU 09.02.1948 Codice 048U0031

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;31

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle societa' per azioni con partecipazione dello Stato, nonche' alle aziende patrimoniali dello Stato in gestione diretta del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) e' costituito un fondo di centotrentacinque milioni di lire. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1073 ha disposto (con l'art. 2) che "Il fondo di L. 135.000.000 di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, viene elevato a L. 620.000.000."


Art. 2

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Comma 1

((Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo e' aperto presso la Cassa depositi e prestiti un conto corrente, amministrato dalla Direzione generale del demanio, nel quale saranno comprese le somme da prelevare per la concessione di mutui, le somme capitali da versare per estinzione dei mutui da parte delle societa' e delle aziende patrimoniali mutuatarie, nonche' le somme comunque dovute per interessi sui mutui)).


Art. 3

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Comma 1

I mutui di cui al presente decreto, saranno concessi dal Ministro per le finanze, previo parere di una Commissione, costituita presso la Direzione generale del demanio e composta dal direttore generale del Demanio che la presiede, da un ispettore generale amministrativo della stessa Direzione generale del demanio, da un ispettore generale del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), da un funzionario di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), da un funzionario amministrativo preposto alla Divisione del demanio mobiliare (Direzione generale del (demanio) e da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) di grado non inferiore al 9°, con funzioni di segretario.
La Commissione sara' nominata con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Le modalita' per la concessione dei mutui saranno stabilite dal Ministro per le finanze in base a motivate proposte che la Commissione di cui all'articolo precedente e' tenuta a fare di volta in volta in vista delle varie esigenze cui si dovra' provvedere.


Art. 5

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Comma 1

Tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto saranno redatti in carta libera e soggetti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria.


Art. 6

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.