Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 778 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«La licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, e' esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attivita' principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attivita' commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche' di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.».
Nel terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
L'articolo 780 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.».
L'articolo 782 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 782 (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale). - L'imposizione di oneri di servizio pubblico e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.
I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.».
L'articolo 783 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 783 (Tutela del consumatore). - Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le altre della normativa di settore, la qualita' dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e' indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall'ENAC.
L'ENAC verifica il rispetto della qualita' promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991.».
L'articolo 784 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - Fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorita' per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».
Il primo comma dell'articolo 785 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o piu' vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilita' del cittadino.».
Nel quarto comma dell'articolo 785 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio».
L'articolo 786 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.
I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.».
Nel secondo comma dell'articolo 787 del codice della navigazione, le parole: «puo' imporre» sono sostituite dalla seguente: «impone».
La rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «Del lavoro aereo».