DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 369/1948 - Compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Numero 369 Anno 1948 GU 04.05.1948 Codice 048U0369

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;369

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli Uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto della Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, e' fissato in L. 4 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 8 negli altri casi. (1) ((2))


-----------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 27 febbraio 1955, n. 83 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato in lire 25 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi".


-----------------


AGGIORNAMENTO (2)


La L. 24 febbraio 1971, n. 114, nel modificare l'art. 1 della L. 27 febbraio 1955, n. 83, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."


Art. 2

#

Comma 1

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate per l'esercizio 1947-48 le necessarie modificazioni nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.