Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli Uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto della Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, e' fissato in L. 4 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 8 negli altri casi. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 febbraio 1955, n. 83 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato in lire 25 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 febbraio 1971, n. 114, nel modificare l'art. 1 della L. 27 febbraio 1955, n. 83, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."