DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Numero 52 Anno 1997 GU 11.03.1997 Codice 097G0058

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

((


Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.


))


Le norme del presente decreto si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al comma 1, lettera c), anche in caso di passaggio delle sostanze pericolose da una ad altra unita' produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni, per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, puo' stabilire ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

((


))


Comma 3

Capo II - SOSTANZE PERICOLOSE

Art. 3

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Comma 1

(( (Determinazione e valutazione delle proprieta' delle sostanze). ))

Comma 2

((


I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.


))


Art. 4

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Comma 1

Classificazione

Comma 2

Le sostanze sono classificate in base alle loro proprieta' intrinseche, secondo le categorie di cui all'articolo 2, comma 2; nella classificazione delle sostanze si tiene conto delle impurezze qualora le loro concentrazioni superino i limiti di cui al comma 3 o quelli previsti per i preparati pericolosi.


La classificazione e l'etichettatura delle sostanze si effettuano secondo i criteri indicati nell'allegato VI.


Per le sostanze elencate nell'allegato I, devono essere utilizzate la classificazione e Ietichettatura armonizzate ivi indi- cate; per determinate sostanze pericolose sono riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali altri parametri atti ad identificare il ((pericolo)) per la salute umana o per l'ambiente dei preparati contenenti le suddette sostanze o sostanze che contengano come impurezze altre sostanze pericolose.


L'inserimento di altre sostanze all'allegato I ed eventuali altre modifiche possono avvenire soltanto a seguito di procedura comunitaria.


Art. 5

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Comma 1

(( (Obblighi generali). ))

Comma 2

((


Le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli 19, 20, 21 e 22 e dei criteri di cui all'allegato VI e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche.


Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o fino al momento in cui e' adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.


))


Art. 6

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Comma 1

Obbligo di ricerca

Comma 2

I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I, ma sono incluse nell'EINECS, sono obbligati ad effettuare idonee ricerche per conoscere i dati pertinenti ed accessibili esistenti per quanto riguarda le proprieta' di tali sostanze.


In base alle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, gli stessi soggetti ((di cui al comma 1)) devono imballare nonche' etichettare provvisoriamente tali sostanze conformemente a quanto stabilito dagli articoli 19, 20, 21 e 22, nonche' dai criteri di cui all'allegato VI.


Qualora per determinate sostanze iscritte nell'EINECS siano stati ottenuti dati mediante prove effettuate con metodi diversi da quelli definiti nell'allegato V, e sorgano dubbi sulla classificazione provvisoria adottata ((dal fabbricante, dall'importatore)) o dal distributore, fatto salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 32, il Ministero della sanita' convoca una conferenza di servizi cui partecipano i Ministeri interessati all'attuazione del presente decreto, per valutare se i dati sono adeguati per procedere alla classificazione ed etichettatura ovvero se sono necessarie nuove prove da effettuarsi conformemente ai metodi definiti dall'allegato V; tale valutazione tiene anche conto dell'esigenza di ridurre al minimo le prove sugli animali vertebrati.


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 18

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Comma 1

Elenco delle sostanze

Comma 2

Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle sostanze notificate, complete del numero CE, compilato dalla Commissione europea.


Art. 19

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Comma 1

Imballaggio

Comma 2

Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui al comma 1, lettere e) e f), sono indicate nell'allegato IX.


Art. 20

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Comma 1

Etichettatura

Comma 2

Per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti, non e' necessaria l'indicazione delle rel- ative "frasi R" e "frasi S" se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 millimetri. Lo stesso vale per le sostanze nocive che, in imballaggi di pari contenuto, non sono vendute al consumatore.


Indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra analoga non devono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio delle sostanze che rientrano nell'ambito del presente decreto.


Art. 21

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Comma 1

Attuazione delle norme di etichettatura

Comma 2

Se le diciture di cui all'articolo 20 figurano su un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno o piu' lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni e le caratteristiche delle etichette debbono corrispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella A.


L'etichetta non e' necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le indicazioni richieste, secondo le modalita' di cui al comma 1.


Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso di cui al comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.


Le informazioni da apporre sull'etichetta, conformemente all'articolo 20, devono risaltare sullo sfondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire un'agevole lettura. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente stabilisce, in conformita' alla normativa comunitaria, le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato delle informazioni di cui al presente comma.


Le indicazioni di cui all'articolo 20 devono essere in lingua italiana; qualora siano redatte in piu' lingue, quelle in lingua italiana non devono essere di caratteri inferiori a quelli delle altre lingue.


Art. 22

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Comma 1

Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio

Comma 2

Gli articoli 19, 20 e 21 non si applicano alle munizioni ed agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici, per i quali restano ferme le disposizioni vigenti in materia, ne' fino al 30 aprile 1997, al propano ed al gas di petrolio liquefatto.


Quando gli imballaggi sono di dimensione ridotta o sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme alle dimensioni ed alle modalita' applicative di cui agli articoli 20 e 21, commi 1 e 2, l'etichetta puo' essere realizzata in dimensioni ridotte; la superficie dell'etichetta non puo' comunque essere inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.


Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare un'etichettatura conforme alle modalita' applicative di cui al comma 2, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.


((


Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanita', in deroga agli articoli 20 e 21, sono stabiliti i casi in cui gli imballaggi delle sostanze che non sono esplosive, molto tossiche o tossiche, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali sostanze che per terzi.


))


Art. 23

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Comma 1

Pubblicita'

Comma 2

E' vietata la pubblicita' delle sostanze che appartengono ad una o piu' delle categorie previste all'articolo 2, comma 2, qualora la pubblicita' stessa non indichi la categoria o le categorie di appartenenza della sostanza.


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Comma 2

Capo III - MISURE PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE

Art. 26

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Comma 1

Commissione consultiva

Comma 2

Per lo svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di enti o di istituti pubblici di ricerca e di esperti secondo la legislazione vigente.


Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanita'.


I componenti la commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.


Con regolamento interno, da emanarsi con decreto del Ministro della sanita' entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' procedurali ed organizzative della commissione.


La commissione di cui al comma 1 sostituisce quella prevista all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.


Art. 27

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 28

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Comma 1

Controlli

Comma 2

Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; a tal fine il relativo personale puo' procedere in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti, prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantita' sufficiente per una analisi completa.


Nei casi di constatata infrazione alle norme del presente decreto, il Ministero della sanita', in ambito nazionale, e i competenti uffici delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, dispongono il divieto di commercializzazione ed il sequestro in via amministrativa delle merci a cura e comunque a spese del trasgressore, adottando le necessarie prescrizioni per il loro ritiro e la loro custodia, garantendo la sicurezza degli operatori, della popolazione e dell'ambiente. I provvedimenti adottati dalle regioni e dagli enti locali sono portati tempestivamente a conoscenza del Ministero della sanita', che procede ai necessari accertamenti ai fini dell'eventuale estensione delle misure all'intero territorio nazionale.


In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorita' di cui al comma 2 possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato.


Le misure di cui ai comma 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'interessato non consenta agli uffici di cui al comma 1 la tempestiva acquisizione dei campioni e dei documenti di cui allo stesso comma.


Su richiesta della ditta interessata, il Ministero della sanita' puo' consentire l'adeguamento del prodotto alle disposizioni del presente decreto ai fini del successivo dissequestro.


I soggetti che, ai sensi del comma 1, effettuano ispezioni e prelievi di campioni nell'esercizio delle funzioni loro demandate, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformita' alle norme vigenti.


((


In base alle vigenti disposizioni, resta in capo agli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attivita' di vigilanza sull'immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose.


Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli di cui al presente articolo e le relative modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.


Il decreto di cui al comma 6-ter si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei controlli di loro competenza fino all'emanazione di proprie tariffe, sulla base del costo effettivo del servizio, con loro apposite disposizioni.


Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6-ter, l'ammontare della tariffa dovuta per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, e' determinata in euro duemila, salvo conguaglio, da versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.


))


Art. 29

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Comma 1

Esami e analisi di campioni

Comma 2

Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorita' locali sono eseguiti dai laboratori competenti per territorio.


((


Quando dall'analisi risulta che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorita' competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.
Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione e' fatta al fabbricante, all'importatore o al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare alla autorita' che ha disposto il prelievo, istanza di revisione di analisi, unendo la ricevuta di versamento della somma indicata nel tariffario dei servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanita'.


))


Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanita' entro i termini fissati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


L'Istituto superiore di sanita' avverte, con congruo anticipo, l'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione; l'interessato ha diritto di farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.


In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorita' competente trasmette denuncia alla autorita' giudiziaria e ne informa il Ministero della sanita'.


Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorita' centrali sono eseguiti dall'Istituto superiore di sanita', il quale trasmette il proprio parere, corredato dai risultati e con l'indicazione delle eventuali misure ritenute opportune, al Ministero della sanita', per l'adozione dei provvedimenti di competenza.


In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorita' di cui all'articolo 28, comma 2, possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e l'ordine di ritiro dal mercato; ai fini dell'eventuale revoca di tali misure si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.


Comma 3

Capo IV - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE

Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 31

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 32

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 33

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 34

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Art. 35

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145))


Comma 2

Capo V - APPARATO SANZIONATORIO

Art. 36

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Comma 1

(( Sanzioni). ))

Comma 2

((


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonche' in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 4 e' punito con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 23 in tema di pubblicita' e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro.


Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni originali, sempre che non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.


))


Comma 3

Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

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Comma 1

(( (Adempimenti successivi). ))

Comma 2

((


Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa comunicazione al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati. Ogni qualvolta una nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento viene emanato un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, concedono sei mesi per lo smaltimento delle sostanze pericolose gia' immesse sul mercato alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti medesimi.


))


Art. 38

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e 20 febbraio 1988, n. 141, non si applicano alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1.


Le disposizioni concernenti le schede dei dati di sicurezza di cui all'articolo 25 entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


E' consentita fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichetta reca il: "numero CEE" e la dicitura: "etichettatura CEE".


Sono abrogati gli articoli 10 e il del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.