DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzion

Numero 42 Anno 2023 GU 21.04.2023 Codice 23G00050

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto, definizioni e soggetti attuatori


Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.



Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.



Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto.


Capo II - Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalita' sociale

Art. 1-bis

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Comma 1

(( (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). ))

Comma 2

((


La restituzione di un pagamento indebito e' richiesta entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarita' sanzionabili.


I soggetti delegati e gli enti preposti all'accertamento dell'indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell'Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all'Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarita' ricevute. In quest'ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell'Organismo pagatore competente.


Non si procede al recupero se i costi gia' sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro.


Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non puo' essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.


))


Art. 2

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Comma 1

Ambito d'applicazione

Comma 2

Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali e' stata accertata in via definitiva la violazione di una o piu' norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.


((


Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorita' giudiziaria ne da' immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuita' dell'azienda.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 188)).


Art. 3

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Comma 1

Calcolo delle riduzioni

Comma 2

L'ammontare delle riduzioni e' calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si e' verificata l'infrazione.


((


In base alla gravita' dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione e' pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.


))


Nel caso in cui la stessa infrazione persista per piu' di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione e' pari al ((20 per cento)) dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.


In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione e' pari al ((30 per cento)) dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.


Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorita' competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorita', a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento.


In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione piu' alta.


Comma 3

Capo III - Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo

Art. 4

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorita' di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116.


Art. 5

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Comma 1

Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande

Comma 2

Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.


Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' concesso alcun aiuto o pagamento.


Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428 del 1990, comporta una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.


Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.


((


Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entita' o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.


))


Art. 6

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Comma 1

Omesse o inesatte dichiarazioni

Comma 2

Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici e' ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in funzione della entita' dell'omissione.


Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilita', qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.


Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata e' considerata uguale alla superficie dichiarata.


Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non superi il 10 per cento della superficie determinata, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale e' sottratta una sola volta la differenza accertata. Tale beneficiario e' sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente.


Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacita' professionale stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito non e' concesso o e' revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato.


Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente fissato su un valore errato, l'agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente assegnati o la parte di valore indebitamente assegnati si considerano non assegnati dal momento della loro attribuzione.


In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.


Comma 3

Capo IV - Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalita'

Art. 7

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali e' stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.


Art. 8

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Comma 1

Sanzioni per la violazione
delle regole di condizionalita'


L'Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalita' rafforzata di cui all'articolo 7 in base alla gravita', alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. La gravita', la portata, la durata della violazione sono graduate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25.


In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata e' pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni e' calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si e' verificata la violazione. Qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si e' verificata la violazione, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni e' calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui e' accertata la violazione. L'Organismo pagatore puo', sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all'1 per cento del totale dei pagamenti di cui all'articolo 7, comma 1.


Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario e' tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.


Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore puo' applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'.


Per gli obblighi di condizionalita' controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita' rafforzata.


In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione e' pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di condizionalita'


Le regole della condizionalita' di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023.


Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, ((si applicano gli obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli)).


Comma 2

Capo V - Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi

Art. 10

#

Comma 1

Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Comma 2

Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata e' determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravita', all'entita', alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresi', al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.


((


Per l'anno 2023, e' sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.


))


((


Se i beneficiari per i quali la sanzione e' stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente a quella comminata per il 2024.


))


Comma 3

Capo VI - Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale

Art. 11

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Comma 1

Violazioni dei criteri di ammissibilita' non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali finanziati dal Fondo europeo agricolo per o sviluppo rurale - FEASR


Nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilita' non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente.


Art. 12

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Comma 1

Violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR

Comma 2

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unita' di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di impegni pluriennali si applica il successivo articolo 14. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed e' determinata in base alla gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione definite con i criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresi', al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.


Art. 13

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Comma 1

Violazioni contestuali di piu' impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonche' dei pertinenti impegni di condizionalita'


In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o piu' impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' di uno o piu' impegni pertinenti di condizionalita' ad essi ricollegabili, al beneficiario e' applicata una riduzione, determinata dall'autorita' di gestione in base alla gravita', entita', durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.


Art. 14

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Comma 1

Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi

Comma 2

La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.


Una violazione si definisce grave quando e' ripetuta ed i parametri di gravita', entita' e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.


Una violazione si definisce non grave, quando e' ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso e' applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravita', entita', durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall'articolo 25.


Art. 15

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Comma 1

Violazione degli impegni ((e degli altri obblighi)) dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali


((Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilita' delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravita' e entita' sono da considerarsi sempre di livello massimo.))


((


I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.


))


Art. 16

#

Comma 1

Violazione delle regole in materia di appalti pubblici

Comma 2

Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.


Art. 17

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale

Comma 2

Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.


Comma 3

Capo VII - ((Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo))

Art. 18

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Comma 1

(( (Inosservanza dei criteri di riconoscimento). ))

Comma 2

((1.Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o piu' dei criteri di riconoscimento, e' soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento.))


Art. 19

#

Comma 1

(( (Frodi). ))

Comma 2

((


Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti e' soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:
(a) revoca del riconoscimento;
(b) recupero degli aiuti gia' erogati da parte dell'Organismo pagatore;
(c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la frode.


Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finche' i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, e' sospeso il riconoscimento.


))


Art. 20

#

Comma 1

(( (Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni). ))

Comma 2

((


Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi.


))


Art. 21

#

Comma 1

(( (Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate). ))

Comma 2

((


Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente e' soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.


Se il valore della produzione commercializzata e' dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.


))


Art. 22

#

Comma 1

(( (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). ))

Comma 2

((


))


Art. 23

#

Comma 1

(( (Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). ))

Comma 2

((


Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall'autorita' nazionale competente, non e' ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 21.


Alla medesima sanzione e' soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente.


))


Art. 24

#

Comma 1

(( (Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate). ))

Comma 2

((


I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono soggetti all'esclusione dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato per il periodo di un anno e sono tenuti al versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto.


))


Art. 24-bis

#

Comma 1

(( (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate). ))

Comma 2

((


Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' soggetta alla revoca del riconoscimento.


Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati.


Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.


))


Art. 24-ter

#

Comma 1

(( (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126). ))

Comma 2

((


))


Art. 24-quater

#

Comma 1

(( (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto). ))

Comma 2

((


In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, e' soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda.


))


Art. 24-quinquies

#

Comma 1

(( (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo). ))

Comma 2

((


Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.


))


Comma 3

((Capo VII-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo))

Art. 24-sexies

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Comma 1

(( (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti). ))

Comma 2

((


Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione e' riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.


))


Art. 24-septies

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Comma 1

(( (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde). ))

Comma 2

((


))


Art. 24-octies

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Comma 1

(( (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). ))

Comma 2

((


In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.


I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni.


In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte.


In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato e' superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato.


))


Art. 24-novies

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Comma 1

(( (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione). ))

Comma 2

((


Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, e' soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione.


))


Art. 24-decies

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Comma 1

(( (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi). ))

Comma 2

((


I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.


I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo.


I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.


))


Comma 3

((Capo VII-ter - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'apicoltura))

Art. 24-undecies

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Comma 1

(( (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115). ))

Comma 2

((


I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilita' economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.


La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico.


Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.


))


Comma 3

Capo VIII - Disposizioni comuni

Art. 25

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12 ((...)), 13, 14, 15 ((...))
((, 21 e 23)).


((


Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalita' di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.


))


((


))


((


Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.


))


Art. 26

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.