DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 90/1948 - Modalita' di pagamento dell'integrazione bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), dell'indennita' di caropane e di altre spese dell'Amministrazione dell'interno.

Modalita' di pagamento dell'integrazione bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), dell'indennita' di caropane e di altre spese dell'Amministrazione dell'interno.

Numero 90 Anno 1948 GU 04.03.1948 Codice 048U0090

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;90

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Fino al 30 giugno 1948, per il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza e della indennita', caro-pane agli assistiti, e' autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 100.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.


Art. 2

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Comma 1

Fino al termine di cui all'articolo precedente per i pagamenti del servizio razionamento dei consumi e' analogamente autorizzata la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 50.000.000.
Con le stesse modalita' e limiti di cui sopra e' altresi' autorizzata l'emissione di aperture di credito sul capitolo 400-quater del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro, esercizio 1947-48.