Fino al 30 giugno 1948, per il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza e della indennita', caro-pane agli assistiti, e' autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 100.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fino al termine di cui all'articolo precedente per i pagamenti del servizio razionamento dei consumi e' analogamente autorizzata la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 50.000.000.
Con le stesse modalita' e limiti di cui sopra e' altresi' autorizzata l'emissione di aperture di credito sul capitolo 400-quater del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro, esercizio 1947-48.