All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive revisioni».
Testo vigente
Art. 8
#Comma 1
Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Comma 2
L'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste per il loro utilizzo.
2. I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma 1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti presenti negli "elenchi positivi europei" di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
4. Per testare e approvare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli "elenchi positivi europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e di accettazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024. Ai fini della modifica o dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al comma 3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute, presentano domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) secondo la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti notificano all'ECHA l'intenzione di presentare la domanda di modifica o aggiornamento degli elenchi positivi europei almeno dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa. Il Ministero della salute e' esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza.
5. Per testare e approvare i materiali finali di cui sono composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024. La valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1 nonche' la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti sono effettuate secondo le procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
6. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, e' istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" costituito da:
a) il Ministero della salute, attraverso l'ufficio tecnico competente per la qualita' delle acque destinate al consumo umano e avvalendosi del CeNSiA per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' accreditati, ai fini della notifica ai sensi del comma 5;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di autorita' di notifica nazionale;
c) l'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1, nonche' di vigilanza sugli organismi notificati;
d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai sensi del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato, redige la dichiarazione UE di conformita' prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/370.
8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5 recano una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo le specifiche armonizzate di cui al regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
10. In applicazione delle misure transitorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004, possono essere utilizzati a livello nazionale per la fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
11. In applicazione delle misure transitorie previste dal regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004, nel periodo antecedente al 31 dicembre 2026, possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, l'adduzione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei prodotti di cui al comma 1, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 31 dicembre 2026 e tenuto conto delle misure transitorie previste ai commi 10 e 11, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente competenti. Per le finalita' di cui al primo periodo, le autorita' sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano a verificare la conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente articolo, quali la dichiarazione UE di conformita', gli obblighi di marcatura, la durata del certificato di conformita', riservandosi la possibilita' di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti, come quelli riguardanti la composizione quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al prodotto stesso.».
Art. 10
#Comma 1
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Comma 2
L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti tecnici di idoneita' dei ReMaF, definiti nell'allegato IX, sezione A, e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036.
2. I ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:
a) compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneita' al consumo umano dell'acqua;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire indirettamente la crescita microbica;
d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con il trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. A decorrere dal 13 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque esclusivamente i ReMaF autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, previa verifica finalizzata ad accertarne la conformita' ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezioni B, C e D.
5. L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4 non si applica ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, anche quando generati nel luogo di utilizzo, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono stati preventivamente autorizzati per le finalita' di cui al presente decreto, rispettivamente ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998 n. 392;
b) sono conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezione B, punti 3 e 4, tenuto conto per i biocidi di quanto disposto all'articolo 2, comma 7, del regolamento (UE) 528/2012.
6. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere dal 12 gennaio 2028, gli operatori economici avviano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione E.
7. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti dal comma 1, concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), puo' essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato membro o Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Il riconoscimento dell'autorizzazione di cui al primo periodo e' operato dal CeNSiA. Il presente comma non si applica ai biocidi richiamati nell'allegato IX, sezione A1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5.
8. Ai fini dell'immissione sul mercato nazionale, l'operatore economico registra i ReMaF autorizzati in conformita' ai commi 4 e 7 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione F.
9. L'operatore economico registra i biocidi e i presidi medico-chirurgici di cui al comma 5 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' indicate nell'allegato IX, sezione F.
10. Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, il ReMaF immesso sul mercato nazionale riporta una etichettatura con le informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G.
11. E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea o al SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di idoneita' e alle disposizioni su autorizzazione, registrazione, etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX.
12. Gli operatori economici che fabbricano o commercializzano i ReMaF in conformita' al presente decreto:
a) sono responsabili di garantire che i ReMaF, attraverso l'adozione di un sistema di assicurazione della qualita', siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli standard di qualita' necessari per l'uso cui sono destinati e le condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione;
b) assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso sul mercato nazionale italiano, sia accompagnato da una dichiarazione di conformita' ai requisiti fissati dal presente articolo, predisposta da personale qualificato, in accordo ai requisiti minimi riportati nell'allegato IX, sezione H;
c) mettono a disposizione delle competenti autorita' sanitarie che ne fanno richiesta la documentazione e le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformita' dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente articolo, oltre che della qualifica del personale deputato a dichiararne la conformita' ai sensi della lettera b);
d) informano tempestivamente il CeNSiA su qualsiasi modifica intervenuta in termini di composizione, condizioni di utilizzo, processo produttivo, e su effetti inattesi o nocivi di cui si e' venuti a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, ovvero in fase di autorizzazione da parte del CeNSiA;
e) adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, assicurando le condizioni stabilite per l'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine di evitare il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi sono posti in contatto, secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I;
f) se affidano le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione dei ReMaF a soggetti terzi, assicurano e forniscono evidenza, per quanto di competenza e ove richiesto, dell'adozione da parte di tali soggetti di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle condizioni idonee a prevenire il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui i ReMaF sono posti in contatto.
13. Chiunque sia responsabile di interventi di prelievo, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, e' tenuto a:
a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati, registrati ed etichettati in conformita' al presente articolo e all'allegato IX, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036;
b) adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e manipolazione secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I, assicurando altresi' il rispetto del campo di applicazione e utilizzo dei ReMaF secondo quanto stabilito in sede di autorizzazione all'immissione sul mercato;
c) impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica di accompagnamento e in etichetta.
14. Nel caso di ReMaF generati in situ da precursori, l'obbligo di garantirne la purezza e la qualita' per le finalita' di cui al comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come precursori, sui produttori e distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che utilizzano tali dispositivi, nell'ambito delle proprie responsabilita' e dei propri compiti.
15. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2026, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e la dichiarazione di conformita' attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili su richiesta alle autorita' sanitarie.
16. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 13 gennaio 2036, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti, in conformita' con quanto previsto nell'allegato IX, sezione L.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, fatte salve le esclusioni previste dai commi 5 e 7.
18. I ReMaF immessi sul mercato nazionale entro il 12 gennaio 2036 e conformi alle disposizioni previgenti possono essere utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla suddetta data.».
Art. 22
#Comma 1
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Comma 2
All'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.».
Art. 23
#Comma 1
Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Comma 2
All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
Art. 24
#Comma 1
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono sostituiti dagli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al presente decreto.
Art. 25
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Allegato I
#Comma 1
(articolo 4)
REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER
VALUTARE LA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
#Comma 1
(articolo 12)
CONTROLLO E MONITORAGGIO
Parte A
Obiettivi generali e requisiti dei programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano.
1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 12, comma 2, per le acque destinate al consumo umano assicurano gli obiettivi di seguito indicati:
a) individuare le misure piu' adeguate a prevenire e tenere sotto controllo i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile e verificare che dette misure siano efficaci nel tempo, e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
b) mettere a disposizione informazioni sulla qualita' dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonche' i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano rispettati;
2. I programmi di controllo rispondono ai seguenti requisiti:
a) vengono elaborati su base pluriennale, o almeno annuale, e sono riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni e, in ogni caso, in seguito all'approvazione di PSA associati alle filiere idro-potabili interessate dal programma di controllo;
b) possono essere modificati o integrati sia per periodi transienti che per l'intera durata della programmazione in ragione di esigenze sito-specifiche, in particolar modo correlate a cambiamenti degli scenari di rischio ambientali, climatici e sanitari.
3. I programmi di controllo includono una delle seguenti misure o una loro combinazione:
a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
b) misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo;
c) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalita' e lo stato di manutenzione delle attrezzature;
d) ispezioni dell'area di prelievo delle acque, del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), e all'articolo 9, comma 1.
4. I programmi di controllo riguardano:
a) i punti di prelievo delle acque superficiali e/o sotterranee da destinare al consumo umano;
b) gli impianti di adduzione, di accumulo, di trattamento;
c) le reti di distribuzione del gestore idro-potabile;
d) le reti di distribuzione interna;
e) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
f) le acque confezionate;
g) le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a, punto 2) al punto di consegna di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
h) le acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile e, ove necessario, l'idoneita' delle strutture e del mezzo di trasporto;
i) ogni altra circostanza rilevante per la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
j) l'efficacia della disinfezione, ove applicata, accertando che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa;
k) la conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e dei ReMaF, nonche' le condizioni di conservazione e impiego di questi.
5. I programmi di controllo comprendono anche i programmi di monitoraggio operativo funzionali principalmente a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualita' dell'acqua nella filiera idro-potabile, consentendo di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi riguardano specificamente la fornitura, tenendo conto dei risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su prelievo, trattamento, distribuzione e stoccaggio.
Il programma di monitoraggio operativo - da applicarsi secondo le tempistiche di cui all'articolo 6, comma 6 - include il monitoraggio del parametro della «torbidita' in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua» per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione su mezzi di filtrazione non attivi, in conformita' con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella Tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidita' e' causata dal ferro e dal manganese):
Parametro operativo
Valore di riferimento
Torbidita' delle acque in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua
0,3 NTU nel 95 % dei campioni e nessun superamento di 1 NTU
Volume (m³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di fornitura
Frequenza minima di campionamento e analisi
≤ 1.000
Settimanale
> 1.000 fino a ≤ 10.000
Una volta al giorno
> 10.000
Continuo
Il programma di monitoraggio operativo include inoltre la verifica dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:
Parametro operativo
Valore di riferimento
Unita' di misura
Note
Colifagi somatici
50 (per acque non trattate)
Unita' Formanti Placca (UFP)/100 ml
Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 UFP/100 ml, dovrebbe essere ricercato anche dopo le fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e a valutare se il rischio di persistenza di virus umani e' sufficientemente sotto controllo.
I campionamenti derivanti dal monitoraggio operativo sono stabiliti dalle procedure del PSA del gestore idro-potabile, e la gestione e comunicazione dei dati ad essi relativi avviene secondo quanto previsto dall'Allegato VI, e, di norma, non sono comunicati su base regolare agli enti di controllo per i fini previsti dall'articolo 12 comma 5.
6. La verifica dei requisiti minimi di qualita' delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ai punti di conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, costituisce una parte fondamentale del programma di controllo, conformemente a quanto indicato in articolo 12, comma 2. A tal fine le regioni e province autonome, avvalendosi delle Autorita' sanitarie e ambientali territorialmente competenti, degli EGATO e dei gestori idro-potabili, definiscono nell'ambito del programma di controllo, le attivita' di campionamento e analisi per la verifica della conformita' attraverso le seguenti fasi.
a) Si predispone un elenco di tutte le reti idriche suddivise in zone di fornitura riportando per ognuna di queste: i) identificativo, ii) gestore idro-potabile, iii) Comuni (o le frazioni dei Comuni) serviti, iv) relativa popolazione complessiva servita.
b) Si prendono in esame tutte le zone di fornitura.
c) Per ogni zona di fornitura presa in esame, si provvede a:
i. raccogliere i dati disponibili utili per definire il programma di controllo e stabilire criteri per la definizione della priorita' di controllo sia in relazione alle zone di fornitura che per l'individuazione dei punti di prelievo nelle specifiche zone di fornitura, basandosi, tra l'altro sui seguenti elementi:
- popolazione complessiva fornita nella zona di fornitura;
- analisi di rischio eseguita in base agli articoli 6, 7, 8, 9, con particolare riguardo ai rischi collegati ai cambiamenti climatici;
- dati dei controlli storici;
- ogni altra informazione rilevante, tra cui deroghe, reclami delle utenze e dati sulle perdite di rete;
- risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli;
- necessita' di garantire la piu' estesa copertura delle zone di fornitura nel tempo;
ii. individuare i punti di prelievo sia per i controlli esterni che per i controlli interni e stabilire la frequenza del controllo per ogni parametro e per ogni punto di prelievo tenendo conto delle prescrizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 e dell'allegato II, Parte B.
d) Si definisce la durata del programma di controllo e la procedura del riesame del programma.
e) Si assicura la diffusione del programma a tutte le autorita' competenti e ai gestori idro-potabili, e secondo quanto indicato in articolo 12 comma 5.
Parte B
Parametri e frequenze di campionamento
1. Elenco dei parametri
Gruppo A
Occorre controllare i seguenti parametri (Gruppo A) secondo la frequenza di cui alla Tabella 1 del punto 2:
a) Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidita', sapore, odore, pH, e conduttivita';
b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 12, comma 4, lettera a), e se del caso, attraverso la valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura a norma dell'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato.
In circostanze specifiche, ai parametri del Gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:
a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;
b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.
Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di monitoraggio non possono essere ridotte in base alla valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato. Essi sono sempre sottoposti a monitoraggio almeno con la frequenza indicata nella Tabella 1, Parte 2, del presente allegato.
Gruppo B
Al fine di determinare la conformita' ai valori parametrici stabiliti al presente decreto, occorre monitorare tutti gli altri parametri non previsti nel Gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 4, eccetto i parametri dell'allegato I, Parte D, con la frequenza indicata nella Tabella 1 del punto 2, tranne nel caso che una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato. I parametri dell'allegato I, Parte D, sono monitorati con la frequenza indicata nelle Linee Guida citate in articolo 9, comma 2.
2. Frequenza di campionamento
Tabella 1 - Frequenza minima di campionamento
e analisi per il controllo di conformita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte C
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura di cui all'articolo 8, viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non e' sufficiente a soddisfare gli obblighi per i controlli imposti a norma dell'articolo 12, comma 1;
b) e' necessario procedere a monitoraggi supplementari ai fini dell'articolo 12, comma 12;
c) e' necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della Parte A al presente allegato; e' necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, comma 3, lettera b).
2. A seguito della valutazione del rischio del sistema di fornitura, nell'ambito dei controlli interni puo' essere ridotto l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto I, gruppo A, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:
a) l'ubicazione e la frequenza del campionamento e' determinata in relazione all'origine del parametro, nonche' alla variabilita' e alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 4;
b) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 60 % del valore di parametro;
c) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 30 % del valore di parametro;
d) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione e' basata sui risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano e l'accesso all'acqua sia garantito, come stabilito all'articolo 1;
e) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento di un parametro oppure la rimozione del parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano.
I risultati del controllo comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) ad e) del punto 2, che siano gia' disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.
Parte D
Metodi di campionamento e punti campionamento
1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dell'articolo 5, comma 1.
Nel caso di una rete di distribuzione, i campioni sono prelevati nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si puo' dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa gli obblighi seguenti:
a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di stagnazione e riflettono piu' precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, cio' non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;
b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati, vanno prelevati in conformita' della norma UNI EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).
3. I campioni per il controllo di Legionella spp. nei sistemi di distribuzione interna sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione di Legionella spp., nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica a Legionella spp., o in entrambi. A cura del CeNSiA sono forniti orientamenti per i metodi di campionamento relativi a Legionella spp.
4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che ai rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformita' della norma UNI EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).
Allegato III
#Comma 1
(articolo 12)
SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI
I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, sono accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da a) a f), e alla parte B, Tabella 1, del presente allegato.
Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 17994, stabilita per l'equivalenza dei metodi microbiologici, o alla norma UNI EN ISO 16140 (parti 2 e 6), o a qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi non colturali che esulano dall'ambito di applicazione della norma UNI EN ISO 17994.
In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla Parte B, il controllo e' effettuato applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.
Parte A
Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi
Per ciascuno dei parametri microbiologici elencati nelle Parti A, C e D dell'Allegato I, i metodi d'analisi per i parametri microbiologici sono:
a) Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2);
b) Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2);
c) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (UNI EN ISO 6222);
d) Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189);
e) Legionella (UNI EN ISO 11731) conforme al valore stabilito nell'allegato I, Parte D. Sia per il controllo associato alla valutazione del rischio, sia per integrare i metodi colturali, possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali metodi colturali rapidi, metodi non colturali, metodi molecolari (tra cui qPCR, eseguita in accordo alla ISO/TS 12869);
f) Colifagi somatici. Per il monitoraggio operativo, Allegato II, Parte A, e' possibile fare riferimento alle norme UNI EN ISO 10705-2 e UNI EN ISO 10705-3.
Per la ricerca di parametri microbiologici supplementari definiti nel PSA, possono essere adottate le metodiche previste in Rapporti ISTISAN 07/5 e s.m.i.
L'incertezza di misura non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'Allegato I.
Parte B
Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione
1. Parametri chimici e indicatori
Per i parametri di cui alla Tabella 1 del presente allegato, il metodo di analisi utilizzato e' quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell'articolo 74, comma 2, lettera uu-ter), del d. lgs. 152/2006 pari al 30 %, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella Tabella 1 del presente allegato.
L'incertezza di misura indicata nella Tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'allegato I. Il confronto con il valore di parametro e' da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell'allegato I.
Per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) comprese nei parametri «somma di PFAS», «somma di 4 PFAS» e «TFA», si applicano i metodi stabiliti nelle Linee guida tecniche di cui all'articolo 12, comma 9, nonche' i metodi riportati nel Rapporto ISTISAN 19/7 e successive modifiche ed integrazioni.
Tabella 1 - Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»
Parametri
Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore di parametro (ad eccezione che per il pH)
Note
Alluminio
25
Ammonio
40
Acrilammide
30
Antimonio
40
Arsenico
30
Benzo(a)pirene
50
cfr. nota 2
Benzene
40
Bisfenolo A
50
Boro
25
Bromato
40
Cadmio
25
Cloruro
15
Clorato
40
Clorito
40
Cromo
30
Rame
25
Cianuro
30
cfr. nota 3
1,2-dicloroetano
40
Epicloridrina
30
Fluoruro
20
Acidi aloacetici
50
Concentrazione ioni idrogeno (pH)
0,2
cfr. nota 4
Ferro
30
Piombo
30
Manganese
30
Mercurio
30
Microcistina-LR
30
Nichel
25
Nitrati
15
Nitriti
20
Ossidabilita'
50
cfr. nota 5
Antiparassitari
30
cfr. nota 6
Somma di PFAS
50
cfr. punto 3
Somma di 4 PFAS
50
cfr. punto 3
Acido trifluoroacetico
50
Idrocarburi policiclici aromatici
40
cfr. nota 7
Selenio
40
Sodio
15
Solfato
15
Tetracloroetilene
40
cfr. nota 8
Tricloroetene
40
cfr. nota 8
Trialometano totale
40
cfr. nota 7
Carbonio organico totale (TOC)
30
cfr. nota 9
Torbidita'
30
cfr. nota 10
Uranio
30
Vinilcloruro
50
2. Note alla Tabella 1
Nota 1: L'incertezza della misura e' un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) e' la percentuale del valore di parametro indicato nella Tabella, o qualsiasi valore piu' stringente.
L'incertezza della misura e' stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
Nota 2: In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).
Nota 3: Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
Nota 4: valore dell'incertezza di misura e' espresso in unita' pH.
Nota 5: Metodo di riferimento: UNI EN ISO 8467.
Nota 6: Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari e' possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti e' possibile autorizzare valori piu' alti, fino all'80 %.
Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore di parametro che figura nella Parte B dell'allegato I.
Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore di parametro che figura nella Parte B dell'allegato I.
Nota 9: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo di prova.
Nota 10: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unita' nefelometriche di torbidita') conformemente alla norma UNI EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard.
3. Somma di PFAS
La prestazione minima «Incertezza di misura» e' riferita al singolo composto della somma di PFAS e della somma di 4 PFAS.
Le caratteristiche di prestazione in termine di limite di quantificazione (LOQ) e limite di rilevabilita' (LOD) vengono fornite a titolo indicativo e sono calcolate per i singoli PFAS. Poiche' il valore di parametro «somma di PFAS» rappresenta la somma di 30 singole sostanze e il valore di parametro «somma di 4 PFAS» la somma di 4 singole sostanze, e' possibile ottenere valori di LOQ di appena 1 ng/L mentre per molte e' possibile autorizzare valori piu' alti, fino a 10 ng/L.
Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle summenzionate linee guida tecniche:
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N2 (ADV-N2)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N3 (ADV-N3)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N4 (ADV-N4)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N5 (ADV-N5)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M3 (ADV-M3)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M4 (ADV-M4)
- acido perfluorobutanoico (PFBA)
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
- acido perfluoroottanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
- acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS)
- acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS)
- acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS)
- acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX)
- acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
- fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)
- acido difluoro«[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi»acetico (C6O4)
Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo effettuata in conformita' dell'articolo 7, conclude che vi e' la probabilita' che tali sostanze siano presenti in un determinato sistema di fornitura d'acqua.
I limiti riferiti alla somma dei composti sopra elencati includono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari). I controlli interni ed esterni per quanto riguarda la frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «somma di PFAS», «somma di 4 PFAS» e per il parametro «TFA», tengono conto delle valutazioni di rischio (piani di sicurezza dell'acqua) previste in articolo 8, delle rilevanze dei monitoraggi sulle acque di cui all'articolo 7 e del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS, anche puntuali o transienti, nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.
Allegato IV
#Comma 1
(articolo 18)
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile
Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online ai consumatori secondo modalita' di facile utilizzo e personalizzate, e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata:
1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona e del numero di utenti nonche' del metodo di produzione dell'acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;
2) i piu' recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a piu' di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti;
3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato I, Parte C, e relativi valori:
a) durezza;
b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
- calcio Ca;
- magnesio Mg;
- potassio K;
4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8, fatte salve le esenzioni previste all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 8, comma 5;
5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;
6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, informazioni supplementari annuali su:
a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5;
b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte del gestore idro-potabile;
c) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, nonche' i costi relativi alle misure prese ai fini dell'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, nei casi in cui tali misure siano state adottate dal gestore idro-potabile;
d) se disponibili, dati sintetici e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai gestori idropotabili su materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
B. Informazioni da parte delle regioni e province autonome
In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito conformemente all'articolo 15, le regioni e province autonome e, ove necessario, altri organi competenti rendono disponibili tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.
Allegato V
#Comma 1
(articolo 3)
IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITA' NON E' OGGETTO
DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO
Ai sensi e per le finalita' del presente decreto, possono essere escluse dal campo di applicazione quelle acque la cui qualita' nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d'uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, ha plausibilita' di rappresentare rischi diretti e indiretti trascurabili per l'esposizione umana, nonche' quelle acque la cui qualita' e' regolata da normative specifiche, diverse dal presente decreto.
Con riferimento a quanto sopra, le acque aventi le seguenti destinazioni d'uso sono escluse dal campo di applicazione di questo decreto poiche' non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perche' si applicano norme specifiche che ne regolano i rischi per la salute umana correlati all'utilizzo, quali, tra l'altro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
=====================================================================
| CATEGORIE D'USO | USO SPECIFICO DELL'ACQUA |
+==================+================================================+
|Agricolo |uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in |
| |risaia |
| +------------------------------------------------+
| |lavaggio di strutture, attrezzature e |
| |contenitori utilizzati esclusivamente per lo |
| |svolgimento di attivita' aziendali agricole |
| +------------------------------------------------+
| |preparazione di miscele per trattamenti |
| |antiparassitari o diserbanti |
+------------------+------------------------------------------------+
|Civile |acque utilizzate in impianti termici, circuiti |
| |di riscaldamento e condizionamento degli edifici|
| |che sono strutturalmente separati dai circuiti |
| |delle acque destinate al consumo umano |
| +------------------------------------------------+
| |lavaggio di strade e di superfici ad uso civile |
| +------------------------------------------------+
| |spurgo di fognature |
| +------------------------------------------------+
| |alimentazione impianti antincendio |
| +------------------------------------------------+
| |lavaggio materiali inerti |
+------------------+------------------------------------------------+
|Idroelettrico |produzione di energia elettrica o di forza |
| |motrice per i processi di lavorazione |
+------------------+------------------------------------------------+
|Industriale e |uso nei processi produttivi industriali, |
|aziendale, e per |aziendali, artigianali e commerciali, minerari |
|la produzione di |ed estrattivi, in impianti di riscaldamento, di |
|beni e servizi |condizionamento e di refrigerazione, in impianti|
| |a pompa di calore, in impianti di autolavaggio, |
| |nelle torri di raffreddamento, detergenza e |
| |sanificazione di ambienti, strutture e |
| |attrezzature per lo svolgimento delle attivita' |
| |industriali, aziendali, artigianali e |
| |commerciali; sono inclusi gli utilizzi in |
| |industrie agricole e alimentari nel rispetto di |
| |quanto previsto in articolo 2, comma 1, lettera |
| |a), punto 2) |
+------------------+------------------------------------------------+
|Clinico |uso clinico specifico nell'ambito di strutture |
| |sanitarie e socio sanitarie, inclusi studi |
| |odontoiatrici, medici e di altre professioni |
| |sanitarie |
+------------------+------------------------------------------------+
Note:
La lista sopra riportata non e' da intendere come esaustiva.
Rischi diretti o indiretti per la salute umana possono comunque essere correlati ad acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, ad esempio rischi correlati ad esposizione professionale o trasferimento di pericoli ad altre matrici cui il consumatore e' potenzialmente esposto, come per le acque ad uso irriguo; per il controllo di tali rischi si rimanda alle legislazioni applicabili relativamente alle specifiche fattispecie o si richiede una valutazione di rischio specifica. In particolare, per alcune categorie d'uso delle acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, quali, tra l'altro, gli usi clinici o taluni usi civili, per il rischio Legionella spp. sono da applicare le "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi", edizione corrente (1), e successive revisioni.
Al fine di escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata, o anche di generare circostanze di confondimento da parte dell'utenza, che possano configurare rischi di esposizione attraverso il consumo umano di acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, devono essere soddisfatte quantomeno le seguenti condizioni:
- segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso; le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile al fine di evitare qualsiasi possibilita' di riflusso;
- adozione di adeguate misure di controllo sulle reti di distribuzione volte a garantire l'assenza di rischio di miscelazione di acque escluse dal presente decreto con acque ad uso umano;
- identificazione inequivocabile delle reti idriche a diversa destinazione d'uso;
- assenza di punti d'uso accessibili dalla utenza generale o confondibili con punti d'uso di acque a destinazione umana, e chiara indicazione di "Acqua non potabile", con eventuali altre indicazioni di allerta o condizioni d'uso;
- divieto di utilizzo di acque escluse dal presente decreto in condizioni non controllate e tali da non assicurare l'assenza di rischi per la salute umana.
------
1 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf
Allegato VI
#Comma 1
(articolo 6)
CRITERI DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL'ACQUA (PSA) PER LE FORNITURE IDRO-POTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 8
DEL PRESENTE DECRETO.
Parte I:
Criteri minimi per l'approvazione di un PSA
Si applicano in toto i criteri stabiliti nelle "Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili, ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 2023, Rapporti ISTISAN 25/4".
Parte II:
Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8
I criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili, stabiliti nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato, comprendono, tra l'altro, i seguenti punti:
A. All'avvio del PSA, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA, il gestore idro-potabile notifica alla regione/provincia autonoma di riferimento e al CeNSiA, quale Ente di approvazione del PSA, le specifiche del PSA quali, tra l'altro, il gestore idro-potabile affidatario del servizio, l'EGATO (o gli EGATO) di riferimento, la filiera idro-potabile oggetto del PSA, i volumi di acqua captata e fornita, il territorio e la popolazione servita, la composizione del team di PSA e il relativo team leader, l'evidenza della richiesta di partecipazione nel team di PSA delle Autorita' sanitarie e ambientali territorialmente competenti, in qualita' di portatori di conoscenza.
B. L'implementazione del PSA ad opera del gestore idro-potabile e' sistematicamente registrata nella piattaforma AnTeA - area PSA, accessibile al CeNSiA e all'Autorita' sanitaria regionale; al termine del processo di implementazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede al CeNSiA, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA, l'approvazione del Piano, trasmettendo l'intera documentazione rilevante, comprendente, tra l'altro, la banca dati sulla filiera idro-potabile, la valutazione di rischio e le misure di controllo, le «zone di fornitura idro-potabile», i dati di controllo per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici, il piano di controlli interni basato sull'analisi di rischio; la richiesta di autorizzazione del PSA avanzata dal gestore idro-potabile e' subordinata all'esito favorevole di una verifica interna formale della conformita' rispetto a ogni elemento per l'approvazione secondo la Parte I del presente allegato, oltre che della disponibilita' delle relative evidenze nella piattaforma AnTeA - area PSA; la richiesta di approvazione e' contestualmente notificata alla regione/provincia autonoma di appartenenza, che puo' esprimere eventuali osservazioni al CeNSiA mediante la piattaforma AnTeA - area PSA, entro trenta giorni dalla richiesta di approvazione.
C. Presso il CeNSiA opera il "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), composto da personale in possesso di laurea magistrale o specialistica in discipline scientifiche e/o tecniche, adeguatamente formato e qualificato attraverso un programma elaborato da ISS e Ministero della salute, e appartenenti ad Amministrazioni/Enti di seguito riportati:
- Istituto Superiore di Sanita';
- Ministero della salute;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA);
- EGATO;
- Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) di cui al decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, che include, tra gli altri, esperti afferenti a regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, Istituti zooprofilattici sperimentali.
Il Gruppo nazionale di esperti e' coordinato dal CeNSiA e coadiuva lo stesso CeNSiA nelle verifiche e valutazioni funzionali al giudizio di approvazione del PSA, anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile.
Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA e' formulato dal CeNSiA, che lo trasmette al gestore idro-potabile, alla regione/provincia autonoma di riferimento, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla ASL ed EGATO competenti e ad ARERA, e lo rende disponibile sulla piattaforma AnTeA-area PSA.
D. Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA puo' consistere in:
1. Non approvato: il PSA per la filiera idro-potabile non e' approvato con giudizio motivato per via del mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti rilevanti non soddisfatti e funzionali alla implementazione del Piano.
In tal caso, il gestore idro-potabile puo' presentare nuovamente domanda di approvazione del PSA dopo aver implementato il PSA per la stessa filiera, tenendo conto delle non conformita' rilevate.
2. Approvato con riserva: il PSA per la filiera idro-potabile si intende approvato, ma con contestuale riserva relativa al mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti specifici e funzionali alla implementazione del Piano, ovvero per motivi non imputabili al gestore idropotabile richiedente ma dipendenti da istituzioni esterne.
In tal caso, il gestore idropotabile, risolte le carenze oggetto della riserva e integrato in tempi congrui il PSA, richiede al CeNSiA lo scioglimento della riserva. Il CeNSiA, verificata l'adeguatezza o meno delle integrazioni, rimuove o rinnova la riserva.
3. Approvato: il PSA si considera approvato, incluso il piano dei controlli interni.
E. La validita' dell'approvazione del PSA e' subordinata al mantenimento dei requisiti di approvazione e all'applicazione di tutte le misure di controllo e di verifica previste nel Piano, di cui il gestore idropotabile e' tenuto a fornire evidenza, anche attraverso il costante aggiornamento della piattaforma AnTeA - area PSA; in caso di inadempienze nell'implementazione del PSA, di incidenti, di non conformita' rilevanti o di altre evidenze di inefficienza del Piano, su iniziativa del CeNSiA o a seguito di richieste o segnalazioni da parte di Amministrazioni o Enti competenti in materia, il PSA puo' essere riesaminato e sottoposto a nuovo giudizio di approvazione.
F. Trascorsi tre anni dall'approvazione del PSA, il gestore idro-potabile e' tenuto a trasmettere al CeNSiA, mediante la piattaforma AnTeA - area PSA, il rapporto di una verifica formale interna che tiene conto dei riesami periodici del PSA, secondo quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato; in seguito, a tale trasmissione il CeNSiA, esaminati gli esiti della verifica, salvo diversa valutazione, comunica al gestore idro-potabile la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'approvazione del PSA.
G. Trascorsi sei anni dalla approvazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede ex novo l'approvazione del PSA al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.
H. A seguito di sostanziali modifiche al PSA rispetto a quello approvato, anche in conseguenza di incidenti, il gestore idropotabile effettua un riesame straordinario del Piano e ne richiede ex novo l'approvazione al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.
Le richieste di approvazione di PSA che sono gia' state trasmesse all'ISS e al Ministero della Salute, vanno riformulate dai gestori idropotabili sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato e trasmesse nuovamente al CeNSiA per l'approvazione del Piano, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA.
Allegato VII
#Comma 1
(articolo 7)
INFORMAZIONI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE AREE DI ALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DI ACQUE
DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO
Le informazioni necessarie per effettuare la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, sono in parte gia' acquisite da ISPRA per il Reporting alla Commissione europea dei Piani di Gestione delle Acque ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, e per la trasmissione del flusso dati WISE-SoE (State of Environment) all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009. Tali informazioni sono trasmesse dalle regioni e province autonome, da SNPA e dalle Autorita' di bacino distrettuale attraverso il SINTAI anche ai fini dell'aggiornamento delle pianificazioni territoriali.
Le fonti dati a cui si fa riferimento nelle tabelle seguenti sono:
Piano di Gestione delle Acque (PGA) - Il piano stralcio del Piano di bacino distrettuale, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e monitoraggio delle misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il Piano di Gestione contiene, tra le altre, le seguenti informazioni: una descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici, una sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, una rappresentazione cartografica delle aree protette, delle reti di monitoraggio e i risultati dei programmi di monitoraggio per verificare lo stato delle acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, l'elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali, le acque sotterranee e le aree protette e dei programmi di misure per raggiungere tali obiettivi. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione Europea, secondo formati standardizzati, con il Reporting WISE.
Flusso dati WISE-SoE - I dati, trasmessi annualmente a ISPRA attraverso il SINTAI dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, si riferiscono allo stato di qualita' di fiumi, laghi, acque sotterranee, acque marino costiere e di transizione, alle emissioni di inquinanti in acqua e agli aspetti quantitativi delle risorse idriche. ISPRA, a valle di verifiche e controlli di completezza e conformita' dei dati e del rispetto dei formati, trasmette i dati al sistema WISE (Water Information System for Europe) dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.
Elenco di controllo (Watch list) - Elenco di sostanze pericolose emergenti da sottoporre a monitoraggio, istituito con la direttiva 2008/105/CE art. 8-ter, con lo scopo di fornire un supporto agli esercizi di prioritizzazione delle sostanze emergenti in linea con l'art. 16 (2) della direttiva 2000/60/EC. Il d.lgs. n. 172/2015, decreto di recepimento della direttiva 2013/39/UE, affida alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle stazioni candidate su cui effettuare il monitoraggio e a ISPRA il coordinamento di tale monitoraggio e la definizione del set di stazioni rappresentativo per l'Italia. I dati sono trasmessi annualmente all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA); la Commissione Europea, in base ai risultati trasmessi, adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano l'elenco di controllo ogni due anni.
Nelle tabelle seguenti sono elencate le informazioni ambientali richieste per la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano con l'indicazione dell'amministrazione competente per la fornitura dei dati e, se disponibile, il riferimento alla fonte dati con cui le informazioni sono gia' trasmesse al SINTAI.
La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:
una caratterizzazione dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo, che include:
Descrizione
Competenza
Fonte dati
i) mappatura dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo
Regionale
ii) mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto
Regionale
PGA (*)
iii) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le regioni e le province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori
Regionale
PGA (*)
iv) descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo
Regionale
Corine Land Cover
(*) informazione presente nel Reporting WISE
l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano:
Descrizione
Competenza
Fonte dati
Individuazione delle pressioni significative svolto a norma dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nonche' le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C, alla parte terza del decreto medesimo).
Regionale
PGA (*)
(*) informazione presente nel Reporting WISE
un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe nei punti di prelievo delle acque destinate al consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
Descrizione
Competenza
Fonte dati
i) parametri di cui all'allegato I, Parti A e B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 13, del presente decreto;
. Parametri all. I, Parte A . Parametri all. I, Parte B . Parametri all. I, Parte B, per la disinfezione
Regionale
WISE-SoE, PGA (*)
ii) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Regionale
WISE-SoE, PGA (*)
iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I, alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Regionale
WISE-SoE, PGA (*)
iv) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di Gestione delle acque, di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I, alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Regionale
WISE-SoE, PGA (*) Watch list
v) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del presente decreto;
Regionale
WISE-SoE, PGA (*)
vi) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;
Regionale
WISE-SoE, PGA (*)
vii) sostanze e composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.
Regionale
WISE-SoE, PGA (*)
(*) informazione presente nel regolamento WISE
Descrizione
Competenza
Fonte dati
Strumenti e misure contenute nei Piani di Gestione delle Acque da attuare per conseguire l'obiettivo di buono e/o il non deterioramento dello stato dei corpi idrici.
Regionale Autorita' di bacino distrettuale
PGA (*)
(*) informazione presente nel Reporting WISE
Allegato VIII
#Comma 1
(articolo 9)
CLASSI DI STRUTTURE PRIORITARIE
Riferimento: Linee Guida richiamate all'articolo 9, comma 2.*
====================================================================
| | | Criteri di valutazione e gestione |
| | | del rischio da applicare per i |
|Classe di| Esempi (non | sistemi di distribuzione interni |
|priorita'| esaustivi) +------------------+-----------------+
| 1 | | Azione | Azioni a |
| | | a carattere | carattere di |
| | | di obbligo | raccomandazione |
+=========+===================+==================+=================+
| A |Strutture |Identificazione | |
| |sanitarie, |del Gestore idrico| |
| |socio-sanitarie e |della | |
| |socio-assistenziali|distribuzione | |
| |in regime di |interna (GIDI). | |
| |ricovero. |Piano di sicurezza| |
| | |dell'acqua del | |
| | |sistema idrico di | |
| | |distribuzione | |
| | |interna, con | |
| | |particolare | |
| | |riguardo a piombo | |
| | |e Legionella spp. | |
| | |2. Soggetto | |
| | |attuatore: Team | |
| | |multidisciplinare | |
| | |presieduto dal | |
| | |Team leader. | |
+---------+-------------------+------------------+-----------------+
| B |Strutture |Identificazione |Manuali di |
| |sanitarie, |del Gestore idrico|corretta prassi |
| |socio-sanitarie e |della |per |
| |socio-assistenziali|distribuzione |l'implementazione|
| |non in regime di |interna (GIDI). |dei piani di |
| |ricovero. |Piano di |autocontrollo |
| | |autocontrollo |igienico per gli |
| | |degli impianti |impianti idrici, |
| | |idrici interni, |elaborati da |
| | |con controllo |associazioni di |
| | |minimo relativo a |settore o ordini |
| | |piombo, Legionella|professionali. |
| | |spp. 2 e L. | |
| | |pneumophila 3. | |
| | |Soggetto | |
| | |attuatore: GIDI. | |
+---------+-------------------+------------------+-----------------+
| C |1) Strutture |Identificazione |Manuali di |
| |ricettive |del Gestore idrico|corretta prassi |
| |alberghiere, |della |per |
| |campeggi, istituti |distribuzione |l'implementazione|
| |penitenziari 4, |interna (GIDI). |dei piani di |
| |navi 5, stazioni, |Piano di |autocontrollo |
| |aeroporti. |autocontrollo |igienico per gli |
| | |degli impianti |impianti idrici, |
| | |idrici interni, |elaborati da |
| | |eventualmente |associazioni di |
| | |incorporato in |settore o ordini |
| | |documenti di |professionali |
| | |analisi di rischio| |
| | |finalizzati alla | |
| | |prevenzione | |
| | |sanitaria (es. | |
| | |documento di | |
| | |valutazione dei | |
| | |rischi ai sensi | |
| | |del D.lgs. 81/08 e| |
| | |s.m.i.6, o piano | |
| | |di autocontrollo | |
| | |HACCP), con | |
| | |controllo minimo | |
| | |relativo a piombo,| |
| | |Legionella spp. 2 | |
| | |e L. pneumophila | |
| | |3. Soggetto | |
| | |attuatore: GIDI. | |
| |-------------------+------------------+-----------------+
| |2) Ristorazione |Identificazione |Manuali di |
| |pubblica e |del Gestore idrico|corretta prassi |
| |collettiva, incluse|della |per |
| |mense aziendali |distribuzione |l'implementazione|
| |(pubbliche e |interna (GIDI). |dei piani di |
| |private) e |Piano di |autocontrollo |
| |scolastiche. |autocontrollo |igienico per gli |
| | |degli impianti |impianti idrici, |
| | |idrici interni, |elaborati da |
| | |eventualmente |associazioni di |
| | |integrato del |settore o ordini |
| | |piano di |professionali |
| | |autocontrollo | |
| | |HACCP, con | |
| | |controllo minimo | |
| | |relativo a piombo,| |
| | |Legionella spp. 2 | |
| | |e L. pneumophila | |
| | |3. Soggetto | |
| | |attuatore: GIDI 7.| |
+---------+-------------------+------------------+-----------------+
| D |Caserme, istituti |Identificazione |Piano di |
| |penitenziari 4, |del Gestore idrico|autocontrollo |
| |istituti di |della |degli impianti |
| |istruzione dotati |distribuzione |idrici interni. |
| |di strutture |interna (GIDI). Al| |
| |sportive, palestre,|minimo, piano di | |
| |centri sportivi, |verifica | |
| |fitness e benessere|igienico-sanitaria| |
| |(SPA e wellness) 8,|(monitoraggio) | |
| |altre strutture ad |dell'acqua | |
| |uso collettivo (es.|destinata al | |
| |stabilimenti |consumo umano | |
| |balneari, grandi |basato sulle Linee| |
| |parchi acquatici, |guida *, con | |
| |piscine con giochi,|controllo minimo | |
| |parchi a tema). |relativo a piombo,| |
| | |Legionella spp. 2 | |
| | |e L. pneumophila | |
| | |3. Soggetto | |
| | |attuatore: GIDI. | |
+---------+-------------------+------------------+-----------------+
* Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32, e successive revisioni.
------
1 Classe funzionale associata a diversi sistemi di gestione e controllo dei rischi, di complessita' decrescente.
2 Per quanto riguarda il parametro Legionella spp. si deve tenere conto che il rischio di esposizione associato alla trasmissione dell'infezione e' causato dalla inalazione di goccioline di aerosol e non all'ingestione di acqua. Approfondimenti sugli aspetti epidemiologici, microbiologici e medico-sanitari correlati alla trasmissione della Legionellosi sono disponibili nelle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, edizione corrente, e successive revisioni:
(https://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pubblicazioni 2362 allegato.pd f)
3 Il parametro Legionella spp. deve essere incluso nel piano di verifica, sebbene, in considerazione della disponibilita' e praticabilita' di metodi specifici, la Legionella pneumophila, che risulta l'agente eziologico responsabile della gran parte delle legionellosi, e' in genere il parametro ricercato con frequenza di gran lunga maggiore per fini di monitoraggio.
4 Gli Istituti penitenziari vengono classificati in priorita' C e assoggettati alle relative azioni di controllo in merito alla valutazione e gestione del rischio; ove tali azioni risultino non sostenibili con mezzi congrui, si raccomanda che al minimo siano previste le azioni previste per edifici di priorita' D.
5 Navi impiegate per desalinizzare l'acqua e trasportare passeggeri e che operano in veste di gestori idropotabili.
6 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
7 Il ruolo di GIDI puo' essere convenientemente, sebbene non necessariamente, svolto dall'Operatore del settore alimentare (OSA), responsabile delle prassi e procedure funzionali al rispetto dei requisiti in materia di igiene alimentare e della corretta applicazione dei principi del sistema HACCP, nell'industria alimentare, inclusi servizi di ristorazione e mense.
8 Fatte salve diverse indicazioni della normativa vigente nazionale e/o regionale riguardanti i complessi attrezzati utilizzati per attivita' ricreative, formative, sportive e riabilitative, incluse le piscine, i grandi parchi acquatici, piscine con giochi, parchi a tema.
Allegato IX
#Comma 1
(articolo 11)
REMAF: DEFINIZIONE, REQUISITI TECNICI E VIGILANZA
Sezione A - Definizioni
A1 - Reagente chimico
sostanza organica o inorganica, singola o in miscela:
- aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la qualita (quali, tra l'altro, coagulanti, flocculanti, ossidanti,
disinfettanti, correttori di pH, inibitori della corrosione e delle incrostazioni, remineralizzanti, antiossidanti, riducenti);
- da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano (quali, tra l'altro, le operazioni di scavo dei pozzi, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature o delle superfici a contatto con l'acqua) che possono entrare in contatto con tali acque;
- da impiegare per la generazione nel luogo di utilizzo di reagenti chimici mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore.
Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1 del reg. (UE) 528/2012, tipo di prodotto 4 (disinfettanti di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o prodotti utilizzati per essere incorporati in materiali che possono entrare in contatto con le acque destinate al consumo umano), e tipo di prodotto 5 (disinfettanti per l'acqua potabile). Sono altresi' inclusi i presidi medico-chirurgici disinfettanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR 6 ottobre 1998, n. 392.
A2 - Materiale filtrante attivo
- materiale adsorbente (quali, tra l'altro, carbone attivo, antracite, silice, diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente attivo (quali, tra l'altro, dolomite, pirolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche;
- resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico;
- resina chelante, in grado di rimuovere metalli alcalino-terrosi ed elementi di transizione per complessazione.
A3 - Materiale filtrante passivo
- materiale per la rimozione dall'acqua di sostanze indisciolte, costituito da rete a maglie (quali, tra l'altro, materiale sintetico e metallico) o da materiale granulare inerte (quali, tra l'altro, sabbia, quarzite);
- membrana filtrante costituita da materiale inorganico o organico (quali, tra l'altro, membrane polimeriche, ceramiche, metalliche), utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi o in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche o di sali inorganici.
Sezione B - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un
reagente chimico
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un reagente chimico puo' essere concessa se:
1. sono disponibili evidenze della conformita al regolamento (CE)
1907/2006 (REACH) in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
2. sono disponibili evidenze della conformita al regolamento (CE)
1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
3. le sostanze in esso contenute soddisfano i requisiti di purezza e qualita previsti da una norma tecnica elaborata in ambito
internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi metodi di prova nonche' l'uso per il trattamento delle acque destinate al consumo umano; l'elenco aggiornato delle norme tecniche disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA;
4. sono disponibili evidenze della conformita a eventuali criteri
aggiuntivi di idoneita che il Ministero della salute puo' stabilire
sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali, ai fini della valutazione della conformita di un
reagente chimico; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA.
Eventuali effetti sull'odore dell'acqua potabile associati all'uso di disinfettanti non sono considerati ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b).
In caso di reagenti chimici generati nel luogo di utilizzo da precursori, l'apposito dispositivo generatore deve soddisfare:
• i requisiti minimi previsti da una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI), specifici per il tipo di generatore, riguardanti:
1. la costruzione del dispositivo;
2. i test da effettuare sul dispositivo (quali, tra l'altro, le prove per la verifica dell'adeguatezza del sistema di generazione ai requisiti previsti e quelle per la caratterizzazione chimica del reagente generato per la specifica applicazione prevista);
3. le istruzioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e l'uso sicuro del dispositivo, che devono accompagnare ciascuna fornitura insieme ai risultati della caratterizzazione chimica del reagente generato.
• gli eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea per la specifica applicazione del dispositivo.
Sezione C - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un
materiale filtrante attivo
C.1 - Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o chimicamente attivo, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformita
igienico-sanitaria, la composizione del materiale adsorbente e/o chimicamente attivo deve soddisfare i requisiti di purezza e qualita
previsti da tale norma; l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA.
C.2 - Resine a scambio ionico e/o adsorbenti (materiali macromolecolari organici sintetici)
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da una resina a scambio ionico e/o adsorbente, puo' essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 3: Metodo di prova per resine a scambio di ioni e adsorbenti".
Sezione D - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un
materiale filtrante passivo
D.1 - Rete a maglie
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da rete a maglie, puo' essere concessa solo se i materiali a contatto con l'acqua utilizzati per la fabbricazione della rete a maglie sono conformi alle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del presente decreto.
D.2 - Materiale granulare inerte
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da materiale granulare inerte, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformita ai requisiti di idoneita per
l'uso convenuto, la composizione del materiale granulare deve soddisfare i requisiti di purezza e qualita previsti dalla citata
norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA.
D.3 - Membrane filtranti per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da una membrana filtrante per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi, puo' essere concessa solo se:
1. i materiali a contatto con l'acqua impiegati per la fabbricazione della membrana sono conformi alle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
2. sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova, determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-4 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell'acqua".
Per la valutazione della conformita dei ReMaF indicati nelle sezioni
C1, C2, D2 e D3 del presente Allegato, il Ministero della salute, in cooperazione con il CeNSiA, puo' stabilire eventuali criteri aggiuntivi di idoneita sulla base di evidenze scientifiche
disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA.
Sezione E - Autorizzazione di un ReMaF ai sensi del comma 4 dell'articolo 11
A decorrere dalla data indicata nell'articolo 11, comma 6, l'operatore economico puo' avviare la procedura autorizzativa del ReMaF che si articola nelle seguenti fasi:
E.1 - Certificazione del ReMaF
L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata dal CeNSiA all'operatore economico nazionale o internazionale che ne faccia richiesta, previa presentazione di un certificato di conformita attestante il rispetto
dei requisiti tecnici di idoneita di cui alle sezioni B, C e D del
presente allegato. Tale certificato deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in conformita alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'intero processo di certificazione deve concludersi entro 120 giorni dalla data di convalida della domanda di certificazione. L'Organismo di certificazione deve essere accreditato per il rilascio delle certificazioni di conformita dei
ReMaF al presente decreto.
L'elenco degli organismi di certificazione accreditati per svolgere le attivita di certificazione dei ReMaF per l'idoneita al contatto
con acque destinate al consumo umano, e' reso disponibile in apposita area della piattaforma AnTeA.
L'operatore economico presenta la domanda di certificazione del ReMaF all'Organismo di certificazione.
L'Organismo di certificazione esegue la valutazione di conformita
dei ReMaF assicurando l'ispezione periodica degli impianti produttivi, procede al prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi e, per le attivita di laboratorio necessarie per la
certificazione dei ReMaF, affida l'esecuzione delle analisi ad un Laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Considerata la numerosita delle prove coinvolte e la
conseguente possibilita che non vi siano laboratori accreditati per
tutte le prove richieste, l'Organismo di certificazione puo' ricorrere a laboratori non accreditati che attestino la propria competenza e l'operativita in conformita alla UNI CEI EN ISO/IEC
17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, ove necessario.
Ai fini della certificazione di un ReMaF, tutte le informazioni relative alla formulazione del prodotto finale devono essere rese disponibili all'Organismo di certificazione per consentirne la valutazione della conformita', ferma restando la salvaguardia del segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti.
E.2 - Autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del ReMaF Al termine del processo di certificazione del ReMaF, l'operatore economico potra richiedere al CeNSiA l'autorizzazione all'immissione
sul mercato nazionale del ReMaF inviando la domanda di autorizzazione, corredata del certificato di conformita rilasciato
dall'Organismo di certificazione, secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA.
La domanda di autorizzazione deve essere compilata con chiarezza e completezza, fornendo tutte le informazioni e i dati richiesti.
L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata dal CeNSiA entro 180 giorni dalla data di convalida della relativa domanda, fatta salva la mancata rispondenza della documentazione allegata ai requisiti richiesti.
L'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di sei anni e decade in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo al CeNSiA da parte dell'operatore economico, nei tempi e secondo le modalita
descritti nel successivo paragrafo E.4.
E.3 - Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del ReMaF
Il titolare dell'autorizzazione del ReMaF che intende modificare le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione, ne fa richiesta al CeNSiA secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. Il CeNSiA decide se, a seguito della modifica richiesta, i requisiti di idoneita del ReMaF continuano ad essere rispettati o se i termini e
le condizioni dell'autorizzazione devono essere modificati.
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto e' sospesa dal CeNSiA qualora l'Organismo di certificazione ne abbia revocato o sospeso il certificato di conformita o anche in caso di
accertate irregolarita da parte delle competenti Autorita sanitarie
preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione o, altresi', in caso di decadenza dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 o del DPR 6 ottobre 1998, n. 392. Ai fini dell'annullamento del provvedimento di sospensione, l'operatore economico dovra integrare, entro 180 giorni, la domanda originaria
di autorizzazione avanzata per lo specifico ReMaF con tutte le informazioni supplementari richieste dal CeNSiA sui cambiamenti intervenuti e comprovanti la risoluzione e/o rimozione delle cause di irregolarita . Trascorso il termine fissato senza che siano state
risolte e/o rimosse le cause di irregolarita', l'autorizzazione sara
revocata dal CeNSiA, salvo richiesta motivata da parte dell'operatore economico di un supplemento di tempo per il riscontro.
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, puo' essere revocata dal CeNSiA alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far emergere una compromissione dei requisiti di idoneita di cui al comma 2
dell'articolo 11, oppure a seguito della valutazione di eventuali modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle riguardanti il processo di produzione, o anche in caso di accertate irregolarita
da parte delle competenti Autorita sanitarie preposte alla vigilanza
sul territorio nazionale e all'importazione. Il provvedimento di revoca comporta:
a) nel caso di ReMaF gia utilizzati o installati, l'adozione delle
adeguate misure correttive qualora emergano fattori che pregiudicano, direttamente o indirettamente, la sicurezza al consumo umano dell'acqua erogata;
b) nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul mercato nazionale e/o stoccati, il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o il ritiro dal mercato.
E.4 - Rinnovo dell'autorizzazione del ReMaF
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, puo' essere rinnovata dal CeNSiA dopo 6 anni dal suo rilascio, per altri 6 anni, su richiesta dell'operatore economico, previa domanda di rinnovo da presentare al CeNSiA almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e solo nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute modifiche che possano comportare, direttamente o indirettamente, una variazione della sua composizione, anche in tracce, o della sua interazione con l'acqua potabile, tali da comprometterne la rispondenza ai suddetti requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 11.
Contestualmente alla domanda di rinnovo, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione nella quale egli attesta:
1. il possesso della certificazione di conformita del ReMaF emessa
dall'Organismo di certificazione;
2. la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle sezioni B, C e D del presente Allegato;
3. la permanenza delle condizioni stabilite in sede di autorizzazione.
In caso di mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione nei tempi e secondo le modalita sopra descritti, l'autorizzazione del ReMaF
decade, e l'operatore economico che intenda chiedere una nuova autorizzazione deve sottoporre il ReMaF ad una nuova procedura autorizzativa.
In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte del CeNSiA, il ReMaF non puo' PIu' essere immesso sul mercato, venduto o ceduto al consumatore finale.
Sezione F - Registrazione del ReMaF ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 11
Per le finalita di cui all'articolo 11, i ReMaF autorizzati sono
registrati da parte dell'operatore economico nel sistema elettronico per l'identificazione unica di un ReMaF ("Banca dati ReMaF"), predisposto nell'apposita area della piattaforma AnTeA per raccogliere e rendere pubblicamente disponibili a tutti i soggetti interessati le informazioni concernenti i prodotti che possono essere utilizzati nel trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque. La registrazione dei ReMaF da parte dell'operatore economico avviene secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA.
All'atto della registrazione, la "Banca dati ReMaF" crea e restituisce all'operatore economico, in progressione temporale, un numero di registrazione unico del prodotto ("codice alfanumerico identificativo univoco"), fermi restando eventuali altri codici previsti dalle pertinenti normative per specifiche tipologie di ReMaF.
La "Banca dati ReMaF" ha le seguenti finalita':
1. consentire a tutti i soggetti interessati di essere adeguatamente informati in merito ai ReMaF immessi sul mercato nazionale;
2. consentire l'identificazione unica dei ReMaF nel mercato interno e agevolarne la tracciabilita ;
3. consentire agli operatori economici di soddisfare gli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18;
4. consentire alle Autorita competenti di svolgere i propri
compiti in relazione al presente decreto su base informata e di rafforzare la cooperazione reciproca.
Nella "Banca dati ReMaF" figurano, per ogni singolo prodotto:
- la denominazione commerciale del prodotto;
- il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
- la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione;
- le generalita o ragione sociale nonche' la sede del fabbricante
del prodotto e degli eventuali principi attivi in esso contenuti;
- un sommario delle caratteristiche del prodotto che includa informazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi e sostanze non attive, la cui conoscenza sia fondamentale per un uso corretto del prodotto; campo di applicazione, condizioni ed eventuali restrizioni d'uso; informazioni e dati (test) sulla stabilita allo stoccaggio, stabilita e conservazione; metodi
e precauzioni raccomandati relativi alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio, allo smaltimento, al trasporto, o in caso di incendio;
- la scheda di dati di sicurezza, laddove prevista;
- il certificato di conformita ottenuto dall'Organismo di
certificazione (qualora sia previsto l'obbligo di certificazione), caricato nella "Banca dati ReMaF" dallo stesso Organismo che lo rilascia e corredato dalla relativa documentazione di accompagnamento concernente informazioni su eventuali modifiche, integrazioni o provvedimenti intervenuti;
- l'autorizzazione all'immissione sul mercato ed eventuali modifiche intervenute e/o provvedimenti adottati dell'Autorita competente.
Il CeNSiA si riserva la facolta di richiedere in qualsiasi momento
all'operatore economico evidenze della conformita del ReMaF
registrato a eventuali requisiti necessari per dimostrarne la conformita alla vigente normativa in materia di acque destinate al
consumo umano, e pubblicati nella "Banca dati ReMaF".
Sezione G - Etichettatura e logo del ReMaF ai sensi del comma 10 dell'articolo 11
Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, i ReMaF immessi sul mercato nazionale devono recare una etichettatura sulla quale figurano in modo chiaro e indelebile i seguenti elementi:
a) nome del prodotto;
b) composizione quali-quantitativa;
c) dose d'impiego;
d) classificazione CLP;
e) avvertenze;
f) validita del prodotto;
g) ditta titolare dell'autorizzazione ed eventuali ulteriori distributori;
h) istruzioni e modalita d'uso;
i) indicazione della data di produzione e del lotto;
j) sito produttivo;
k) taglia di vendita;
l) numero di registrazione nella "Banca dati ReMaF";
m) logo in conformita alla presente sezione.
Quando il contenitore del ReMaF e' tale, per forma o per dimensioni, da impedire di riportare in etichetta tutti i suddetti elementi, gli elementi di cui alle lettere da c) a k) possono figurare sull'imballaggio del prodotto o su un foglio di istruzioni allegato all'imballaggio e che ne e' parte integrante.
Nel caso dei ReMaF generati nel luogo di utilizzo, tali elementi devono essere riportati sui precursori immessi in commercio e da cui essi sono generati.
L'etichettatura deve includere il simbolo (logo) attestante l'idoneita dei ReMaF al contatto con le acque destinate al consumo
umano, riprodotto di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tale simbolo deve avere un'altezza di almeno 1 cm, essere posizionato vicino agli altri elementi previsti nell'etichetta ed il suo colore deve consentire di distinguerlo chiaramente.
Sezione H - Requisiti minimi per la dichiarazione di conformita di
lotto di cui al comma 12, lettera b), dell'articolo 11.
La dichiarazione di conformita di ciascun lotto, o anche riferita a
PIu' lotti in un periodo definito comunque non superiore ai 12 mesi, dello specifico ReMaF, puo' essere rilasciata dagli operatori economici che fabbricano e/o importano i ReMaF, che si avvalgono di almeno una persona qualificata in grado di assicurare, sulla base degli esiti analitici rilasciati da un laboratorio annesso al sito produttivo ovvero da un laboratorio esterno, che ciascun lotto sia stato prodotto e verificato in conformita al presente decreto e in
accordo con i requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio e con le buone prassi di fabbricazione.
Il laboratorio di analisi e' accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Considerata la numerosita delle prove coinvolte e la
conseguente possibilita che non vi siano laboratori accreditati per
tutte le prove richieste, i suddetti operatori economici possono ricorrere a laboratori non accreditati che attestino la propria competenza e l'operativita in conformita alla UNI CEI EN ISO/IEC
17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, ove necessario.
Fatti salvi i requisiti di qualifica stabiliti da specifiche disposizioni nazionali, il suddetto personale deve essere in possesso di:
1. una conoscenza adeguata della normativa nazionale ed europea in materia di:
- acque destinate al consumo umano;
- fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
- classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
- immissione in commercio e uso di biocidi;
- immissione in commercio di presidi medico-chirurgici;
2. una conoscenza adeguata delle norme tecniche elaborate in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che regolamentano le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi metodi di prova nonche' l'uso dei ReMaF per il trattamento delle acque destinate al consumo umano, come pure dei metodi di prova per valutare l'influenza della eventuale migrazione dei materiali filtranti attivi e passivi sull'acqua con cui vengono a contatto;
3. una formazione teorico-pratica documentabile nell'ambito delle metodologie applicate all'analisi di reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi;
4. un'attivita pratica documentabile concernente le prove analitiche
e le verifiche previste sulle materie prime in ingresso e durante tutto il processo produttivo applicato, in accordo alle normative vigenti a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire la purezza e la qualita del reagente chimico o materiale filtrante
prodotto.
Sezione I - Misure idonee a prevenire il deterioramento della qualita dell'acqua con cui i ReMaF saranno posti in contatto ai
sensi del comma 12, lettera e), e comma 13, lettera b), dell'articolo 11
1. i ReMaF devono essere stoccati separatamente da altri prodotti che possono alterarli, in locali puliti e protetti dagli effetti avversi di luce, temperatura, umidita e altri fattori esterni;
2. i ReMaF devono essere trasportati in contenitori e veicoli dedicati e sicuri; per i prodotti termosensibili vanno utilizzati imballaggi termici, contenitori o veicoli a temperatura controllata e/o altri dispositivi omologati;
3. devono essere impiegate adeguate apparecchiature e procedure per controllare il mantenimento delle corrette condizioni di stoccaggio e di trasporto dei ReMaF; eventuali deviazioni, quali oscillazioni termiche o danni al prodotto, devono essere registrate e gestite secondo quanto previsto dalle suddette procedure.
Sezione L - Vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione ai sensi del comma 16 dell'articolo 11
Ai fini della verifica del rispetto della conformita dei ReMaF alle
disposizioni del presente decreto, le ASL territorialmente competenti effettuano controlli nella catena di approvvigionamento del ReMaF dalla fabbricazione all'uso, alla distribuzione e alla immissione sul mercato nazionale.
Le ASL possono eseguire in qualunque momento, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale, che mirano ad esempio a verificare gli obblighi di certificazione, di registrazione, di conformita e
completezza dell'etichettatura, di conformita all'autorizzazione del
ReMaF nonche' la validita dell'autorizzazione del ReMaF,
riservandosi la possibilita di campionamento e controlli analitici
dei campioni per ulteriori accertamenti (ad esempio riguardanti la composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.
In caso di assenza o di accertata irregolarita dell'autorizzazione
di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l'ASL, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, informa la corrispondente autorita sanitaria della regione e
provincia autonoma, che ne da immediata comunicazione all'Ufficio
della competente Direzione generale del Ministero della salute e al CeNSiA, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, del divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o del ritiro dal mercato.
Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformita
dei ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, del presente decreto, gli USMAF effettuano controlli all'importazione sui ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio. Gli USMAF eseguono, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano, ad esempio, a verificare gli obblighi di certificazione, di registrazione, di conformita e completezza dell'etichettatura, di
conformita all'autorizzazione del ReMaF, nonche' la validita
dell'autorizzazione del ReMaF, riservandosi la possibilita di
campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti (ad es. riguardanti la composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.
In caso di assenza o di accertata irregolarita dell'autorizzazione
di un ReMaF in importazione da Paesi extra-UE, l'USMAF territorialmente competente dichiara il ReMaF non ammissibile all'importazione, informando del provvedimento di respingimento gli altri USMAF e, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, l'ufficio della competente Direzione generale del Ministero della salute e il CeNSiA.
__________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.