((Allegato IX (articolo 11)
REMAF: DEFINIZIONE, REQUISITI TECNICI E VIGILANZA
Sezione A - Definizioni
A1 - Reagente chimico
sostanza organica o inorganica, singola o in miscela:
- aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la qualita (quali, tra l'altro, coagulanti, flocculanti, ossidanti, disinfettanti, correttori di pH, inibitori della corrosione e delle incrostazioni, remineralizzanti, antiossidanti, riducenti);
- da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano (quali, tra l'altro, le operazioni di scavo dei pozzi, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature o delle superfici a contatto con l'acqua) che possono entrare in contatto con tali acque;
- da impiegare per la generazione nel luogo di utilizzo di reagenti chimici mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore.
Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1 del reg. (UE) 528/2012, tipo di prodotto 4 (disinfettanti di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o prodotti utilizzati per essere incorporati in materiali che possono entrare in contatto con le acque destinate al consumo umano), e tipo di prodotto 5 (disinfettanti per l'acqua potabile). Sono altresi' inclusi i presidi medico-chirurgici disinfettanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR 6 ottobre 1998, n. 392.
A2 - Materiale filtrante attivo
- materiale adsorbente (quali, tra l'altro, carbone attivo, antracite, silice, diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente attivo (quali, tra l'altro, dolomite, pirolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche;
- resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico;
- resina chelante, in grado di rimuovere metalli alcalino-terrosi ed elementi di transizione per complessazione.
A3 - Materiale filtrante passivo
- materiale per la rimozione dall'acqua di sostanze indisciolte, costituito da rete a maglie (quali, tra l'altro, materiale sintetico e metallico) o da materiale granulare inerte (quali, tra l'altro, sabbia, quarzite);
- membrana filtrante costituita da materiale inorganico o organico (quali, tra l'altro, membrane polimeriche, ceramiche, metalliche), utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi o in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche o di sali inorganici.
Sezione B - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un reagente chimico
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un reagente chimico puo' essere concessa se:
1. sono disponibili evidenze della conformita al regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
2. sono disponibili evidenze della conformita al regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
3. le sostanze in esso contenute soddisfano i requisiti di purezza e qualita previsti da una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi metodi di prova nonche' l'uso per il trattamento delle acque destinate al consumo umano; l'elenco aggiornato delle norme tecniche disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA;
4. sono disponibili evidenze della conformita a eventuali criteri aggiuntivi di idoneita che il Ministero della salute puo' stabilire sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali, ai fini della valutazione della conformita di un reagente chimico; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA. Eventuali effetti sull'odore dell'acqua potabile associati all'uso di disinfettanti non sono considerati ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b).
In caso di reagenti chimici generati nel luogo di utilizzo da precursori, l'apposito dispositivo generatore deve soddisfare:
. i requisiti minimi previsti da una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI), specifici per il tipo di generatore, riguardanti:
1. la costruzione del dispositivo;
2. i test da effettuare sul dispositivo (quali, tra l'altro, le prove per la verifica dell'adeguatezza del sistema di generazione ai requisiti previsti e quelle per la caratterizzazione chimica del reagente generato per la specifica applicazione prevista);
3. le istruzioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e l'uso sicuro del dispositivo, che devono accompagnare ciascuna fornitura insieme ai risultati della caratterizzazione chimica del reagente generato.
. gli eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea per la specifica applicazione del dispositivo.
Sezione C - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un materiale filtrante attivo
C.1 - Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o chimicamente attivo, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformita igienico-sanitaria, la composizione del materiale adsorbente e/o chimicamente attivo deve soddisfare i requisiti di purezza e qualita previsti da tale norma; l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA.
C.2 - Resine a scambio ionico e/o adsorbenti (materiali macromolecolari organici sintetici) L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da una resina a scambio ionico e/o adsorbente, puo' essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 3: Metodo di prova per resine a scambio di ioni e adsorbenti".
Sezione D - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un materiale filtrante passivo
D.1 - Rete a maglie L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da rete a maglie, puo' essere concessa solo se i materiali a contatto con l'acqua utilizzati per la fabbricazione della rete a maglie sono conformi alle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del presente decreto.
D.2 - Materiale granulare inerte L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da materiale granulare inerte, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformita ai requisiti di idoneita per l'uso convenuto, la composizione del materiale granulare deve soddisfare i requisiti di purezza e qualita previsti dalla citata norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA.
D.3 - Membrane filtranti per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da una membrana filtrante per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi, puo' essere concessa solo se:
1. i materiali a contatto con l'acqua impiegati per la fabbricazione della membrana sono conformi alle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
2. sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova, determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-4 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell'acqua".
Per la valutazione della conformita dei ReMaF indicati nelle sezioni C1, C2, D2 e D3 del presente Allegato, il Ministero della salute, in cooperazione con il CeNSiA, puo' stabilire eventuali criteri aggiuntivi di idoneita sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA.
Sezione E - Autorizzazione di un ReMaF ai sensi del comma 4 dell'articolo 11
A decorrere dalla data indicata nell'articolo 11, comma 6, l'operatore economico puo' avviare la procedura autorizzativa del ReMaF che si articola nelle seguenti fasi:
E.1 - Certificazione del ReMaF L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata dal CeNSiA all'operatore economico nazionale o internazionale che ne faccia richiesta, previa presentazione di un certificato di conformita attestante il rispetto dei requisiti tecnici di idoneita di cui alle sezioni B, C e D del presente allegato. Tale certificato deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in conformita alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'intero processo di certificazione deve concludersi entro 120 giorni dalla data di convalida della domanda di certificazione. L'Organismo di certificazione deve essere accreditato per il rilascio delle certificazioni di conformita dei ReMaF al presente decreto. L'elenco degli organismi di certificazione accreditati per svolgere le attivita di certificazione dei ReMaF per l'idoneita al contatto con acque destinate al consumo umano, e' reso disponibile in apposita area della piattaforma AnTeA. L'operatore economico presenta la domanda di certificazione del ReMaF all'Organismo di certificazione. L'Organismo di certificazione esegue la valutazione di conformita dei ReMaF assicurando l'ispezione periodica degli impianti produttivi, procede al prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi e, per le attivita di laboratorio necessarie per la certificazione dei ReMaF, affida l'esecuzione delle analisi ad un Laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Considerata la numerosita delle prove coinvolte e la conseguente possibilita che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, l'Organismo di certificazione puo' ricorrere a laboratori non accreditati che attestino la propria competenza e l'operativita in conformita alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, ove necessario. Ai fini della certificazione di un ReMaF, tutte le informazioni relative alla formulazione del prodotto finale devono essere rese disponibili all'Organismo di certificazione per consentirne la valutazione della conformita', ferma restando la salvaguardia del segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti.
E.2 - Autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del ReMaF Al termine del processo di certificazione del ReMaF, l'operatore economico potra richiedere al CeNSiA l'autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del ReMaF inviando la domanda di autorizzazione, corredata del certificato di conformita rilasciato dall'Organismo di certificazione, secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. La domanda di autorizzazione deve essere compilata con chiarezza e completezza, fornendo tutte le informazioni e i dati richiesti. L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata dal CeNSiA entro 180 giorni dalla data di convalida della relativa domanda, fatta salva la mancata rispondenza della documentazione allegata ai requisiti richiesti.
L'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di sei anni e decade in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo al CeNSiA da parte dell'operatore economico, nei tempi e secondo le modalita descritti nel successivo paragrafo E.4.
E.3 - Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del ReMaF Il titolare dell'autorizzazione del ReMaF che intende modificare le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione, ne fa richiesta al CeNSiA secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. Il CeNSiA decide se, a seguito della modifica richiesta, i requisiti di idoneita del ReMaF continuano ad essere rispettati o se i termini e le condizioni dell'autorizzazione devono essere modificati.
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto e' sospesa dal CeNSiA qualora l'Organismo di certificazione ne abbia revocato o sospeso il certificato di conformita o anche in caso di accertate irregolarita da parte delle competenti Autorita sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione o, altresi', in caso di decadenza dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 o del DPR 6 ottobre 1998, n. 392. Ai fini dell'annullamento del provvedimento di sospensione, l'operatore economico dovra integrare, entro 180 giorni, la domanda originaria di autorizzazione avanzata per lo specifico ReMaF con tutte le informazioni supplementari richieste dal CeNSiA sui cambiamenti intervenuti e comprovanti la risoluzione e/o rimozione delle cause di irregolarita . Trascorso il termine fissato senza che siano state risolte e/o rimosse le cause di irregolarita', l'autorizzazione sara revocata dal CeNSiA, salvo richiesta motivata da parte dell'operatore economico di un supplemento di tempo per il riscontro.
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, puo' essere revocata dal CeNSiA alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far emergere una compromissione dei requisiti di idoneita di cui al comma 2 dell'articolo 11, oppure a seguito della valutazione di eventuali modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle riguardanti il processo di produzione, o anche in caso di accertate irregolarita da parte delle competenti Autorita sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione. Il provvedimento di revoca comporta:
a) nel caso di ReMaF gia utilizzati o installati, l'adozione delle adeguate misure correttive qualora emergano fattori che pregiudicano, direttamente o indirettamente, la sicurezza al consumo umano dell'acqua erogata;
b) nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul mercato nazionale e/o stoccati, il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o il ritiro dal mercato.
E.4 - Rinnovo dell'autorizzazione del ReMaF L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, puo' essere rinnovata dal CeNSiA dopo 6 anni dal suo rilascio, per altri 6 anni, su richiesta dell'operatore economico, previa domanda di rinnovo da presentare al CeNSiA almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e solo nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute modifiche che possano comportare, direttamente o indirettamente, una variazione della sua composizione, anche in tracce, o della sua interazione con l'acqua potabile, tali da comprometterne la rispondenza ai suddetti requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 11. Contestualmente alla domanda di rinnovo, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione nella quale egli attesta:
1. il possesso della certificazione di conformita del ReMaF emessa dall'Organismo di certificazione;
2. la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle sezioni B, C e D del presente Allegato;
3. la permanenza delle condizioni stabilite in sede di autorizzazione.
In caso di mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione nei tempi e secondo le modalita sopra descritti, l'autorizzazione del ReMaF decade, e l'operatore economico che intenda chiedere una nuova autorizzazione deve sottoporre il ReMaF ad una nuova procedura autorizzativa.
In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte del CeNSiA, il ReMaF non puo' PIu' essere immesso sul mercato, venduto o ceduto al consumatore finale.
Sezione F - Registrazione del ReMaF ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 11
Per le finalita di cui all'articolo 11, i ReMaF autorizzati sono registrati da parte dell'operatore economico nel sistema elettronico per l'identificazione unica di un ReMaF ("Banca dati ReMaF"), predisposto nell'apposita area della piattaforma AnTeA per raccogliere e rendere pubblicamente disponibili a tutti i soggetti interessati le informazioni concernenti i prodotti che possono essere utilizzati nel trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque. La registrazione dei ReMaF da parte dell'operatore economico avviene secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. All'atto della registrazione, la "Banca dati ReMaF" crea e restituisce all'operatore economico, in progressione temporale, un numero di registrazione unico del prodotto ("codice alfanumerico identificativo univoco"), fermi restando eventuali altri codici previsti dalle pertinenti normative per specifiche tipologie di ReMaF.
La "Banca dati ReMaF" ha le seguenti finalita':
1. consentire a tutti i soggetti interessati di essere adeguatamente informati in merito ai ReMaF immessi sul mercato nazionale;
2. consentire l'identificazione unica dei ReMaF nel mercato interno e agevolarne la tracciabilita ;
3. consentire agli operatori economici di soddisfare gli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18;
4. consentire alle Autorita competenti di svolgere i propri compiti in relazione al presente decreto su base informata e di rafforzare la cooperazione reciproca.
Nella "Banca dati ReMaF" figurano, per ogni singolo prodotto:
- la denominazione commerciale del prodotto;
- il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
- la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione;
- le generalita o ragione sociale nonche' la sede del fabbricante del prodotto e degli eventuali principi attivi in esso contenuti;
- un sommario delle caratteristiche del prodotto che includa informazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi e sostanze non attive, la cui conoscenza sia fondamentale per un uso corretto del prodotto; campo di applicazione, condizioni ed eventuali restrizioni d'uso; informazioni e dati (test) sulla stabilita allo stoccaggio, stabilita e conservazione; metodi e precauzioni raccomandati relativi alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio, allo smaltimento, al trasporto, o in caso di incendio;
- la scheda di dati di sicurezza, laddove prevista;
- il certificato di conformita ottenuto dall'Organismo di certificazione (qualora sia previsto l'obbligo di certificazione), caricato nella "Banca dati ReMaF" dallo stesso Organismo che lo rilascia e corredato dalla relativa documentazione di accompagnamento concernente informazioni su eventuali modifiche, integrazioni o provvedimenti intervenuti;
- l'autorizzazione all'immissione sul mercato ed eventuali modifiche intervenute e/o provvedimenti adottati dell'Autorita competente.
Il CeNSiA si riserva la facolta di richiedere in qualsiasi momento all'operatore economico evidenze della conformita del ReMaF registrato a eventuali requisiti necessari per dimostrarne la conformita alla vigente normativa in materia di acque destinate al consumo umano, e pubblicati nella "Banca dati ReMaF".
Sezione G - Etichettatura e logo del ReMaF ai sensi del comma 10 dell'articolo 11
Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, i ReMaF immessi sul mercato nazionale devono recare una etichettatura sulla quale figurano in modo chiaro e indelebile i seguenti elementi:
a) nome del prodotto;
b) composizione quali-quantitativa;
c) dose d'impiego;
d) classificazione CLP;
e) avvertenze;
f) validita del prodotto;
g) ditta titolare dell'autorizzazione ed eventuali ulteriori distributori;
h) istruzioni e modalita d'uso;
i) indicazione della data di produzione e del lotto;
j) sito produttivo;
k) taglia di vendita;
l) numero di registrazione nella "Banca dati ReMaF";
m) logo in conformita alla presente sezione.
Quando il contenitore del ReMaF e' tale, per forma o per dimensioni, da impedire di riportare in etichetta tutti i suddetti elementi, gli elementi di cui alle lettere da c) a k) possono figurare sull'imballaggio del prodotto o su un foglio di istruzioni allegato all'imballaggio e che ne e' parte integrante. Nel caso dei ReMaF generati nel luogo di utilizzo, tali elementi devono essere riportati sui precursori immessi in commercio e da cui essi sono generati.
L'etichettatura deve includere il simbolo (logo) attestante l'idoneita dei ReMaF al contatto con le acque destinate al consumo umano, riprodotto di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tale simbolo deve avere un'altezza di almeno 1 cm, essere posizionato vicino agli altri elementi previsti nell'etichetta ed il suo colore deve consentire di distinguerlo chiaramente.
Sezione H - Requisiti minimi per la dichiarazione di conformita di lotto di cui al comma 12, lettera b), dell'articolo 11.
La dichiarazione di conformita di ciascun lotto, o anche riferita a PIu' lotti in un periodo definito comunque non superiore ai 12 mesi, dello specifico ReMaF, puo' essere rilasciata dagli operatori economici che fabbricano e/o importano i ReMaF, che si avvalgono di almeno una persona qualificata in grado di assicurare, sulla base degli esiti analitici rilasciati da un laboratorio annesso al sito produttivo ovvero da un laboratorio esterno, che ciascun lotto sia stato prodotto e verificato in conformita al presente decreto e in accordo con i requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio e con le buone prassi di fabbricazione. Il laboratorio di analisi e' accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Considerata la numerosita delle prove coinvolte e la conseguente possibilita che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, i suddetti operatori economici possono ricorrere a laboratori non accreditati che attestino la propria competenza e l'operativita in conformita alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, ove necessario.
Fatti salvi i requisiti di qualifica stabiliti da specifiche disposizioni nazionali, il suddetto personale deve essere in possesso di:
1. una conoscenza adeguata della normativa nazionale ed europea in materia di:
- acque destinate al consumo umano;
- fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
- classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
- immissione in commercio e uso di biocidi;
- immissione in commercio di presidi medico-chirurgici;
2. una conoscenza adeguata delle norme tecniche elaborate in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che regolamentano le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi metodi di prova nonche' l'uso dei ReMaF per il trattamento delle acque destinate al consumo umano, come pure dei metodi di prova per valutare l'influenza della eventuale migrazione dei materiali filtranti attivi e passivi sull'acqua con cui vengono a contatto;
3. una formazione teorico-pratica documentabile nell'ambito delle metodologie applicate all'analisi di reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi;
4. un'attivita pratica documentabile concernente le prove analitiche e le verifiche previste sulle materie prime in ingresso e durante tutto il processo produttivo applicato, in accordo alle normative vigenti a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire la purezza e la qualita del reagente chimico o materiale filtrante prodotto.
Sezione I - Misure idonee a prevenire il deterioramento della qualita dell'acqua con cui i ReMaF saranno posti in contatto ai sensi del comma 12, lettera e), e comma 13, lettera b), dell'articolo 11
1. i ReMaF devono essere stoccati separatamente da altri prodotti che possono alterarli, in locali puliti e protetti dagli effetti avversi di luce, temperatura, umidita e altri fattori esterni;
2. i ReMaF devono essere trasportati in contenitori e veicoli dedicati e sicuri; per i prodotti termosensibili vanno utilizzati imballaggi termici, contenitori o veicoli a temperatura controllata e/o altri dispositivi omologati;
3. devono essere impiegate adeguate apparecchiature e procedure per controllare il mantenimento delle corrette condizioni di stoccaggio e di trasporto dei ReMaF; eventuali deviazioni, quali oscillazioni termiche o danni al prodotto, devono essere registrate e gestite secondo quanto previsto dalle suddette procedure.
Sezione L - Vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione ai sensi del comma 16 dell'articolo 11
Ai fini della verifica del rispetto della conformita dei ReMaF alle disposizioni del presente decreto, le ASL territorialmente competenti effettuano controlli nella catena di approvvigionamento del ReMaF dalla fabbricazione all'uso, alla distribuzione e alla immissione sul mercato nazionale.
Le ASL possono eseguire in qualunque momento, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale, che mirano ad esempio a verificare gli obblighi di certificazione, di registrazione, di conformita e completezza dell'etichettatura, di conformita all'autorizzazione del ReMaF nonche' la validita dell'autorizzazione del ReMaF, riservandosi la possibilita di campionamento e controlli analitici dei campioni per ulteriori accertamenti (ad esempio riguardanti la composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.
In caso di assenza o di accertata irregolarita dell'autorizzazione di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l'ASL, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, informa la corrispondente autorita sanitaria della regione e provincia autonoma, che ne da immediata comunicazione all'Ufficio della competente Direzione generale del Ministero della salute e al CeNSiA, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, del divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o del ritiro dal mercato.
Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformita dei ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, del presente decreto, gli USMAF effettuano controlli all'importazione sui ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio. Gli USMAF eseguono, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano, ad esempio, a verificare gli obblighi di certificazione, di registrazione, di conformita e completezza dell'etichettatura, di conformita all'autorizzazione del ReMaF, nonche' la validita dell'autorizzazione del ReMaF, riservandosi la possibilita di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti (ad es. riguardanti la composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.
In caso di assenza o di accertata irregolarita dell'autorizzazione di un ReMaF in importazione da Paesi extra-UE, l'USMAF territorialmente competente dichiara il ReMaF non ammissibile all'importazione, informando del provvedimento di respingimento gli altri USMAF e, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, l'ufficio della competente Direzione generale del Ministero della salute e il CeNSiA.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.))