Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - ACQUE MINERALI NATURALI
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale
Comma 2
Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute.
Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.
La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.
Art. 3
#Comma 1
Criteri di valutazione
Comma 2
Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono determinati i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all'articolo 2, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', si procedera' all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunita' europea in materia.
Art. 4
#Comma 1
Domanda di riconoscimento
Comma 2
La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).
Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 5
#Comma 1
Riconoscimento
Comma 2
Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', provvede sulla domanda di cui all'articolo 4.
Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d).
Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Art. 6
#Comma 1
Autorizzazione alla utilizzazione
Comma 2
L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4 , e' subordinata all'autorizzazione regionale.
L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta', corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).
Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.
Art. 8
#Comma 1
Operazioni consentite e operazioni non consentite su un'acqua minerale naturale
Comma 2
Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
E' consentita l'aggiunta di anidride carbonica, in conformita' alla vigente normativa in materia di additivi alimentari.
E' vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.
Art. 9
#Comma 1
Caratteristiche microbiologiche
Comma 2
Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un'acqua minerale naturale e' conforme al suo microbismo normale ed e' prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell'acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore.
I valori risultanti da detta determinazione non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 per ml a 37°C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.
Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non puo' superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22°C, in 72 ore, e 20 per millilitro a 37°C in 24 ore. Il tenore suddetto e' misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l'acqua e' mantenuta a una temperatura di 4°C ± 1°C.
Art. 10
#Comma 1
Denominazione
Comma 2
Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.
Il nome di una determinata localita' puo' fare parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale localita'.
E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.
Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale, salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.
Art. 11
#Comma 1
Modalita' di utilizzazione
Comma 2
E' vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.
Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Art. 12
#Comma 1
Etichettatura
Comma 2
Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate ai competenti organi regionali prima di procedere all'aggiornamento delle etichette.
Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunita' europea.
Art. 13
#Comma 1
Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche
Comma 2
E' consentita l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 14
#Comma 1
Importazione di acque minerali naturali
Comma 2
E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.
Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5; in tale caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 purche' l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.
Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.
I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.
Art. 15
#Comma 1
Rapporti intracomunitari
Comma 2
Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o piu' Stati membri della Unione europea, il Ministero della salute puo' temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; puo' richiedere, altresi', allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonche' i risultati dei controlli periodici.
Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro, nonche' i risultati dei controlli periodici.
Art. 16
#Comma 1
Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio
Comma 2
La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque minerali naturali e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali.
Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.
Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'.
Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata.
Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute, che provvede ad informarne la Commissione europea.
Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.
Art. 17
#Comma 1
Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande
Comma 2
Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Art. 18
#Comma 1
Acque potabili condizionate
Comma 2
Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, e' vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».
Art. 19
#Comma 1
Pubblicita'
Comma 2
Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, e' vietato fare riferimento a caratteristiche o proprieta' che l'acqua minerale naturale non possegga.
La pubblicita' delle acque minerali naturali e' sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle proprieta' favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui all'articolo 12.
Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.
Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione e' vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
Comma 3
Capo II - ACQUE DI SORGENTE
Art. 20
#Comma 1
Definizione e caratteristiche
Comma 2
Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.
La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, e' effettuata secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali.
La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.
Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'articolo 9.
Art. 21
#Comma 1
Riconoscimento
Comma 2
La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente e' indirizzata al Ministero della salute ed e' corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 20.
Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la localita' ove essa sgorga e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d); esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 22
#Comma 1
Immissione in commercio
Comma 2
L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 20 e' subordinata ad autorizzazione regionale.
L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 23, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.
Art. 24
#Comma 1
Operazioni consentite e operazioni non consentite
Comma 2
Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.
Art. 25
#Comma 1
Modalita' di utilizzazione
Comma 2
E' vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.
Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Art. 26
#Comma 1
Etichette
Comma 2
Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia in sede comunitaria.
Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.
Art. 27
#Comma 1
Preparazione di bevande analcoliche
Comma 2
E' consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 28
#Comma 1
Importazione e riconoscimento
Comma 2
E' consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute.
Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21; in tale caso possono essere riconosciute solo se l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.
Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.
I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 29
#Comma 1
Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio
Comma 2
La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unita' sanitarie locali.
Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.
Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'.
Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata.
Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute.
Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 20 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.
Art. 30
#Comma 1
Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande
Comma 2
Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, fermo restando quanto disposto all'articolo 29, comma 3, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Art. 31
#Comma 1
Pubblicita'
Comma 2
Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, ed e' vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
Art. 32
#Comma 1
Ricerca e coltivazione
Comma 2
Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
Comma 3
Capo III - SANZIONI E NORME TRANSITORIE
Art. 33
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 34
#Comma 1
Norme transitorie e abrogazioni
Comma 2
Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.
Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, restano in vigore le norme del decreto della sanita' 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.
Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, sono abrogati il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.
Art. 35
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.