Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e non essendo stati espressi nei termini di legge i pareri da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
Comma 2
a) nell'articolo 1, al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni";
b) l'articolo 6 è soppresso;
c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Importazione da Paesi terzi). - 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi è consentita esclusivamente da quei Paesi che figurano nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, predisposto e aggiornato dalla Commissione europea.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
"Art. 7 (Importazione da Paesi terzi). - 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi è consentita esclusivamente da quei Paesi che figurano nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, predisposto e aggiornato dalla Commissione europea.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli