LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.

Numero 306 Anno 2003 GU 15.11.2003 Codice 003G0333

urn:nir:stato:legge:2003-10-31;306

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1

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Comma 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.


I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.


Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.


Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.


In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.


Art. 3

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Comma 1

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Comma 2

Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.


La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).


Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.


Art. 4

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Comma 1

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Comma 2

Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.


Art. 5

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Comma 1

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.


I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.


Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.


Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.


Comma 3

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7

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Comma 1

(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformita' alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).

Comma 2

Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".


Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento".


Art. 8

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Comma 1

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

Comma 2

Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare".


Art. 9

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Comma 1

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

Comma 2

L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, e' sostituito dal seguente:
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche' ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze".


Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti gia' previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.


All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, e' rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio".


All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".


Art. 11

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Comma 1

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

Art. 13

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Comma 1

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita).

Comma 2

All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita', dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" e' sostituita dalla seguente: "e".


Art. 15

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Comma 1

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

Comma 2

In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ((2))


Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera p)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
p) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto".


Art. 16

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Comma 1

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Art. 18

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Comma 1

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi).

Comma 2

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituita dalla seguente:
"b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri;".


Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali".


Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unita'".


Art. 19

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Comma 1

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

Comma 2

All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".


Art. 20

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Comma 1

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).

Comma 2

All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".


Art. 21

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Comma 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).


All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti".


L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e' abrogato.


Art. 23

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Comma 1

Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-octies, comma 1) che il presente articolo 23, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.


Art. 24

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Comma 1

(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari).

Art. 25

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Comma 1

(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).

Comma 2

Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.


I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.