DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00076)

Numero 52 Anno 2018 GU 25.05.2018 Codice 18G00076

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Libri genealogici, raccolta dati in allevamento e valutazioni genetiche del bestiame

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversita' zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attivita' di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini del presente decreto, e' definita «Associazione di primo grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio agli Enti selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori.


Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «Ente selezionatore», «Ente ibridatore», «libro genealogico», «programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi», di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.


Art. 3

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Comma 1

Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici

Comma 2

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», e' l'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012.


Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.


Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.


L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.


Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione e' in capo agli Enti selezionatori della specie suina.


Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.


Art. 4

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Comma 1

Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione

Comma 2

Le attivita' inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro validazione.


La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, puo' essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4.


Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che puo' essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati.


I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilita' delle modalita' di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


Art. 5

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Comma 1

Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici

Comma 2

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed e' individuato il soggetto presso il quale e' allocata la Banca dati unica zootecnica.


Art. 6

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Comma 1

Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici

Comma 2

Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero.


Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attivita' attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.


Le attivita' degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si configurano come attivita' di natura non commerciale.


Comma 3

Capo II - Riproduzione animale

Art. 7

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Comma 1

Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale

Comma 2

I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e caprina la predetta condizione e' obbligatoria solo per i soggetti maschi che partecipano ad un programma genetico.


I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche.


In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico.


Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine.


E' ammesso il trapianto embrionale nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.


Sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per le specie suina ed equina e la monta pubblica naturale per la specie suina.


Art. 9

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Comma 1

Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi

Comma 2

I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. E' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.


I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.


L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi e' ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocita'.


Non e' ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.


Art. 10

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Comma 1

Deroghe per l'impiego di riproduttori

Comma 2

Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le regioni interessate, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni attuative

Comma 2

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanita' animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale.


Comma 3

Capo III - Sanzioni

Art. 12

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Comma 1

Applicazione delle sanzioni

Comma 2

Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente.


Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti ((dalla normativa vigente)) nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti ((dalla normativa vigente)).


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a cio' preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformita' dalle prescrizioni in esso contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.


Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni ((delle disposizioni vigenti)) in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione.


Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:
((a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonche' di autocontrollo di qualita' del materiale germinale e di qualita' del seme bovino e bufalino;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonche' del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici))
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Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 13

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.


Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.


I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonche' i Registri suini riproduttori ibridi, gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012.


I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari gia' approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.


I «Registri anagrafici» gia' approvati sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalita' di conservazione della biodiversita' riferita alla razza o specie.


L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


L'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto.


L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


I soggetti maschi della specie bufalina, di cui all'articolo 7, comma 1, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico entro il 31 dicembre 2020.


Art. 14

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

La legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' abrogata.


Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.