Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
#Comma 1
Integrazioni al decreto legislativo
23 dicembre 2010, n. 274
23 dicembre 2010, n. 274
Comma 2
1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), sono apportate le seguenti integrazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.»;
«1-bis. Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 2, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali.»;
«3-bis. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali.»;
c) dopo il comma 3 dell'articolo 7, è inserito il seguente:
«3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
«3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando