DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 673/1948 - Aumento della paga degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati.

Aumento della paga degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati.

Numero 673 Anno 1948 GU 15.06.1948 Codice 048U0673

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-13;673

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

A decorrere dal 1 settembre 1946, la paga giornaliera degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati e' stabilita nella misura di L. 70 giornaliere, rimanendo soppressi:
a) l'integrazione temporanea concessa con il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/ B, e successive modificazioni ed estensioni;
b) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera a) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, numero 328, e successive modificazioni ed estensioni;
c) l'indennita' mensile di L. 120, concessa con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574.