I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a se' stanti.
Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un declino delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non e' computabile ne ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento ne agli effetti dell'indennita' prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.
L'ultimo comma dell'art.1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, e' soppresso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'importo dell'assegno ad personam previsto dall'art. 4 dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sara' riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.
Art. 3
#Comma 1
I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo l dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra, (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.
Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 4.
Art. 4
#Comma 1
L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e' aumentato:
a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;
b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;
c) di lire 1000 mensili lorde - salvo quanto disposto dal successivo art. 7 - per il personale dei gradi nono cd inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.
LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1945, N. 650. (2)
Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere a), b) e c) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.
Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento e' determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado gia' stabilite. ((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziali 31 agosto 1945, n. 650, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le localita' che alla data di pubblicazione del decreto stesso siano state restituite all'Amministrazione italiana".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino a sei mesi dopo lo stato di cessazione dello stato di guerra".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera c) che "Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi: [...] c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera b) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;"
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.
Art. 5
#Comma 1
L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:
a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entita' o durata delle prestazioni ;
b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assunti e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.
Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera a) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.
Art. 6
#Comma 1
Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista, per il grado piu' elevato rivestito negli impieghi cumulati.
Art. 7
#Comma 1
L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non puo' eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto e' provvisto.
Art. 8
#Comma 1
Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni ad personam e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parita' di residenza, e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sara' concessa in aumento alla integrazione temporanea.
Art. 9
#Comma 1
Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari - limitatamente, queste alle prime tre - delle indennita' temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive - limitatamente, anche queste, alle prime tre - dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia, o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.
L'aggiunta di famiglia, le indennita' temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.
Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene piu' conto della distinzione fra abitato principale e le localita' dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove e' la sede normale di servizio.
Art. 10
#Comma 1
E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennita' giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai Personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza, e la durata della concessione.
L'indennita' stessa e' fissata in misura uguale a quella dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, o non e' cumulabile:
col trattamento economico giornaliero di guerra, previste, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;
con l'indennita' di fuori residenza prevista, per personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto numero 583;
col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;
con l'indennita' per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle localita' ove attualmente compete dovra' cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennita' per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, e' data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilita' con l'indennita' di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.
L'indennita' stessa nonche' quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione teporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.
L'indennita' per offese belliche di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finche' dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera d) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.
Alla medesima decurtazione e' soggetta l'indennita' di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.
(1)((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, ha disposto:
- (con l'art. 8, comma 1) che "L'indennita' giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse";
- (con l'art. 13, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano gia' restituite all'Amministrazione italiana";
- (con l'art. 13, comma 3) che "Il presente decreto ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, ha disposto:
- (con l'art. 11, comma 1) che "L'indennita' giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui agli articoli 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, 3 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sono soppresse";
- (con l'art. 12, comma 1) che "Per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino gia' restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945, ad eccezione dalle disposizioni contenute dell'art. 5, che hanno invece effetto dal 1° maggio 1945";
- (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra".
Art. 11
#Comma 1
Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti gravera' su gli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.
Art. 12
#Comma 1
Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.
Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza, o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contribuiti a carattere continuativo, nonche' le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuritica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facolta' di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.
Art. 13
#Comma 1
Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 14
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino gia' restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avra' effetto a decorrere dalla data in cui esso entrera' in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.
Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Soleri
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. - Petia