DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 732/1948 - Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Numero 732 Anno 1948 GU 21.06.1948 Codice 048U0732

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;732

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Le promozioni ai gradi 6° (geometra superiore), 7° (primo geometra) e 8° (geometra capo) del ruolo del personale di gruppo B dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferite secondo le norme stabilite dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Le promozioni al grado 11° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella C allegato n. 4 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, sono conferite per anzianita' congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado 12°.


Art. 4

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Comma 1

Nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i posti di grado 6° (geometra superiore) saranno conferiti mediante scrutinio di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai geometri capi che abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado 8°; i posti di grado 7° (primo geometra) saranno conferiti mediante scrutinio di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione ai geometri capi che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado B°.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

((Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo)). ((1))
La predetta riduzione di anzianita' non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 5 aprile 1950, n. 205 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732.


Art. 7

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Comma 1

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.