Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93
Comma 2
All'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente parola:
«ambientale».
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Comma 2
All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente:
«z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri.».
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Comma 2
All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 3 e' soppresso.
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Comma 2
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017.».
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Comma 2
All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono soppresse le parole «a eccezione del regime dell'ausiliaria,».