DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 588/1948 - Conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Numero 588 Anno 1948 GU 04.06.1948 Codice 048U0588

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;588

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' data facolta' alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, di conferire non oltre gli otto decimi dei posti che risultino disponibili presso ciascuna di esse, nei gradi iniziali dei ruoli, dopo la sistemazione, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 774, del personale non di ruolo assunto posteriormente al 1 gennaio 1932 e non oltre il 1 gennaio 1935:
1) al personale non di ruolo assunto posteriormente ad 1 gennaio 1935, e non oltre il 31 dicembre 1942, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in servizio presso la Camera;
2) al personale di ruolo appartenente a gruppo inferiore, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in possesso del titolo di studio prescritto per il posto da conferire.


Art. 2

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Comma 1

E' data facolta' alle Camere predette di conferire due decimi dei posti disponibili ai sensi ((dell'articolo)) precedente al personale non di ruolo assunto dopo il 31 dicembre 1942 ed avente la qualifica di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, o appartenente alle categorie assimilate per legge che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi almeno da un anno in servizio presso la Camera.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 18 luglio 1949, n. 556 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica "ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588".


Art. 3

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Comma 1

Il conferimento dei posti indicati negli articoli precedenti e' fatto mediante concorsi per titoli, con le modalita' e le condizioni di cui al regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. (1)
I concorsi sono banditi, per i posti disponibili presso ciascuna Camera, dalla rispettiva Giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Essi devono essere espletati in Roma, entro sei mesi dalla data in cui gli atti risulteranno pervenuti al Ministero, da apposite Commissioni nominate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, delle quali fara' parte, per ogni concorso, anche un rappresentante della Camera interessata, dalla stessa designato.
Le spese necessarie per l'espletamento dei concorsi faranno carico sui bilanci delle Camere interessate.((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 18 luglio 1949, n. 556 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica "ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 5 gennaio 1953, n. 22 ha disposto (con l'art. 2) che "E' data facolta' alle Camere di commercio, industria e agricoltura di bandire, alle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concorsi per titoli per la copertura dei posti risultanti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito ai sensi del citato art. 2, a favore del personale non di ruolo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non ha potuto partecipare ai concorsi perche' sprovvisto del titolo di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ottenuto successivamente per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93, con la quale e' stato convertito il decreto n. 137 medesimo."


Art. 4

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Comma 1

Le deliberazioni delle Giunte camerali, relative alle nomine adottate in conformita' delle risultanze dei concorsi, sono inviate al Ministero per l'approvazione.