DECRETO LEGISLATIVO

Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in societa' per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 141 Anno 1999 GU 21.05.1999 Codice 099G0227

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;141

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasformazione in societa' per azioni

Comma 2

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di seguito denominato: "ente", e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di "Acquedotto pugliese S.p.a.", di seguito denominata:
"societa'". La trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea, nella quale e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previste dalle vigenti norme di legge.


La societa' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare.


La societa' si avvale di tutti i beni pubblici gia' in godimento dell'ente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.


Nel corso del primo esercizio del suo mandato l'organo di amministrazione della societa' presenta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della societa', da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata.


Art. 2

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Comma 1

Attivita' della societa'

Comma 2

Sono affidate alla societa', fino al 31 dicembre 2018, le finalita' gia' attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso. (3) (4) ((6))


La societa' provvede, altresi', alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.


Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 continua a trovare applicazione il primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e di espropriazione.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 21, comma 11-bis) che "Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 21, comma 11-bis) che "Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2023".


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, ha disposto (con l'art. 21, comma 11-bis) che "Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2025".


Art. 3

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Comma 1

Capitale sociale

Comma 2

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998.


Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Entro tre mesi dalla costituzione della societa', con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale.


Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa' determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le azioni sono inalienabili prima della determinazione definitiva del capitale sociale.


Art. 4

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Comma 1

(Attribuzione delle azioni alle regioni).


Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 COME MODIFICATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)).


Art. 5

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Comma 1

Personale

Comma 2

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.


Al personale dell'ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.


Art. 6

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Comma 1

Collegio sindacale

Comma 2

Il controllo sulla gestione della societa' e' effettuato da un collegio sindacale la cui composizione e' prevista dallo statuto.


In sede di prima applicazione del presente decreto, il collegio e' composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti nominati dall'assemblea della societa' nella sua prima convocazione, in conformita' all'articolo 1.


Art. 7

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Comma 1

Bilanci

Comma 2

L'ente redige, per l'esercizio 1998, oltre ai rendiconti previsti dalle specifiche norme in vigore, una situazione patrimoniale secondo le norme civilistiche.