L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di seguito denominato: "ente", e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di "Acquedotto pugliese S.p.a.", di seguito denominata:
"societa'". La trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea, nella quale e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previste dalle vigenti norme di legge.
La societa' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare.
La societa' si avvale di tutti i beni pubblici gia' in godimento dell'ente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.
Nel corso del primo esercizio del suo mandato l'organo di amministrazione della societa' presenta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della societa', da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata.