DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attivita' produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Numero 34 Anno 2004 GU 12.02.2004 Codice 004G0056

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;34

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Comma 2

Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita' internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.».


Dopo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitivita', anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Comma 2

L'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle finalita' e delle azioni di cui all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attivita' produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attivita' informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione; collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attivita' produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attivita' di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita' promozionali in ambito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorita' internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attivita' di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonche' di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attivita': redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitivita' del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.».


Art. 3

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Comma 1

Ordinamento

Comma 2

L'articolo 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.
2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».


Art. 4

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione ed alla relativa tariffazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, rese a terzi dal Ministero delle attivita' produttive nel campo della promozione, regolazione, sostegno e vigilanza delle attivita' economiche e produttive.


Una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi di cui al comma 1, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali ed ai sensi della vigente normativa, a ristabilire un'omogeneita' di trattamento del personale di ruolo in servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, comprensivo della dirigenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.