DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.

Numero 137 Anno 2007 GU 29.08.2007 Codice 007G0152

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-31;137

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".


Art. 4

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Comma 1

Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e d'intesa con la regione, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalita' per l'accertamento dell'eventuale sussistenza della «significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento», di cui all'articolo 30, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Fermo restando l'intervenuto ultimo aggiornamento in applicazione della citata legge n. 289 del 2002 con riferimento al 31 dicembre 2002, il primo triennio da considerarsi ai fini dell'eventuale applicazione del comma 1 e' quello relativo agli anni 2003-2005.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".