DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 754/1948 - Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

Numero 754 Anno 1948 GU 23.06.1948 Codice 048U0754

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-26;754

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

Al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937, n. 1002, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, e' aggiunto il seguente articolo, che assume la numerazione di 7-bis:

Nel corso di ciascun quadriennio, con decreto dei Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, potra' corrispondersi alla societa' concessionaria un acconto di misura non superiore al 60% dell'importo della eventuale integrazione, che, per consentire l'utile del 4% al capitale azionario, risulti iscritta nel bilancio, regolarmente approvato, dell'esercizio sociale per cui si concede l'acconto medesimo.
Il pagamento del saldo dell'integrazione verra' effettuato nel primo esercizio sociale successivo al quadriennio a cui si riferiscono l'esercizio o gli esercizi sociali per i quali sono stati corrisposti l'acconto o gli acconti.
Qualora, pero', la cifra dell'integrazione complessiva, cui ha diritto la societa' per il quadriennio a cui si riferiscono l'acconto o gli acconti corrisposti, risulti, per effetto degli utili conseguiti negli altri esercizi sociali del quadriennio stesso, non dovuta oppure inferiore alle somme liquidate a titolo di acconto, si provvedera' al ricupero di tutti gli acconti corrisposti oppure di parte di essi sulla sovvenzione o sulla eventuale integrazione spettante alla societa' per il quadriennio successivo.
Gli eventuali ricuperi di somme riguardanti l'ultimo quadriennio saranno effettuati in un'unica soluzione nell'anno successivo alla scadenza della concessione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione delle precedenti disposizioni. ((1))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 febbraio 1953, n. 102 ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 1 gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, alle societa' di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale puo' raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione di bilancio."