Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, stabilito dal secondo comma dell'art. 1 del decreto stesso, scade il 31 dicembre 1948, qualora alla data del 31 dicembre 1947 siano state ultimate le operazioni di ricupero ed abbiano gia' avuto inizio i lavori di rimessa in efficienza.
Tuttavia, il compenso di riparazione dovuto ai termini dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, ai proprietari delle navi o galleggianti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, potra' essere proporzionalmente ridotto in relazione all'ammontare complessivo dei compensi di riparazione che sarebbero spettati ai proprietari stessi, al sensi del citato art. 2, se i lavori fossero stati ultimati entro la data del 31 dicembre 1947, nonche' all'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa, previste dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 e dall'art. 4 del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.
Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo stesso, il compenso di riparazione per i lavori di ricupero e di rimessa in efficienza eseguiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, non puo' superare l'ammontare risultante dall'applicazione delle tabelle annesse al decreto stesso.
Art. 3
#Comma 1
Qualora per i danni, che hanno dato origine ai lavori di ricupero e di riparazione contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, siano gia' stati attribuiti o siano da attribuire indennita' o rimborsi a qualunque titolo dovuti, la misura del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del decreto citato sara' congruamente ridotta in guisa che l'ammontare complessivo dei benefici non superi in ogni caso l'ammontare delle spese effettuate.
Per le navi o galleggianti ai quali, per i danni derivati da sinistro dovuto a causa di guerra, non siano stati e non siano attribuiti indennita' o rimborsi a qualunque titolo, il Ministero della marina mercantile comunichera' alla competente Intendenza di finanza l'ammontare del compenso erogato in base al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, affinche' il cumulo del compenso stesso e dell'ammontare del risarcimento dovuto in base alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, non superi le spese sostenute per il ricupero e la rimessa in efficienza.
Art. 4
#Comma 1
Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, con le modifiche di cui al presente decreto, e' autorizzato un ulteriore stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1947-48 di un miliardo.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.