Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o galleggianti di qualsiasi altro tipo o tonnellaggio (escluse le navi da diporto) e' concesso, qualora le spese di ripristino, calcolate al momento del recupero, risultino superiori all'85 per cento dell'indennita' di perdita, a qualsiasi titolo conseguibile, un compenso di riparazione nonche' un contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, con la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'art. 5 del presente decreto, da Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio.
I lavori di rimessa in efficienza debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1947.((1))
I suddetti benefici sono estesi anche alle navi o galleggianti dei quali il ricupero oppure la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 ovvero siano stati iniziati dopo tale data ed ultimati o tuttora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Dalla concessione dei benefici di cui al presente articolo sono esclusi i proprietari delle navi e galleggianti requisiti, danneggiati e rimessi in piena e completa efficienza ai termini dell'art. 47 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
I proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dal presente decreto, devono farne dichiarazione scritta entro sei mesi dalla entrata in vigore di esso al Ministero della marina, impegnandosi ad iniziare i lavori di ricupero e riparazione entro i tre mesi successivi alla dichiarazione. Scaduto infruttuosamente detto termine il Ministero potra' provvedere altrimenti alla utilizzazione del relitto, sul quale il proprietario perdera' ogni eventuale diritto di rivendicazione.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1151 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, stabilito dal secondo comma dell'art. 1 del decreto stesso, scade il 31 dicembre 1948, qualora alla data del 31 dicembre 1947 siano state ultimate le operazioni di ricupero ed abbiano gia' avuto inizio i lavori di rimessa in efficienza.".