DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

Numero 168 Anno 2001 GU 11.05.2001 Codice 001G0223

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza

Comma 2

Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni".


E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.


Art. 4

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Comma 1

Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 5

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Comma 1

Regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Comma 2

Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.".


Art. 7

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Comma 1

Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

Comma 2

Nell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.".


Nell'articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare d-ter), dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", sono inserite le seguenti: "diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti".


Nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, e' sostituito dal seguente: "4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari".


Nell'articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione della ritenuta alla fonte sulle prestazioni pensionistiche complementari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "comma 1, primo periodo," sono soppresse.


Art. 10

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Comma 1

Trattamento tributario dei contratti di assicurazione

Comma 2

Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "superiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento".


Nell'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.".


Art. 13

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Comma 1

Entrata in vigore